Art. 58 iva
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2027 · versione 109 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
8 versioni dal 1972
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL) (I.V.A.) - VIOLAZIONI - PENE PECUNIARIE - IRROGAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO I.V.A. - COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE CON L'AVVISO DI RETTIFICA E DI ACCERTAMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 58, COMMI PRIMO E SECONDO. - COST., ART. 76.
Nel quadro della riforma tributaria rientrava nella discrezionalita` del legislatore delegato, disciplinare la mate- ria, anche, ovviamente, modificando il procedimento di accertamento; a quest'ultimo riguardo, la normativa emanata (art. 58 D.P.R. n. 633 del 1972) risponde senza dubbio ai criteri della semplificazione dei rapporti tributari e del perfezionamento del sistema di sanzioni nonche` assicura la tutela del contribuente. (Manifesta inammissibilita` della questione di costituzionalita` dell'art. 58, commi primo e secondo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 denunziato - in riferimento all'art. 76 Cost. - per mancata tutela del contribuente relativamente all' irrogazione delle pene pecuniarie).
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO - DEFINITIVITA' - MANCATA NOTIFICA DELL'ATTO - AZIONE PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 58, ULTIMO COMMA. - COST., ART. 24.
La norma che presupponeva la definitivita` dell'accertamento dell'imposta sull'I.V.A. ai fini del promovimento dell'azione penale non e` censurabile per violazione del diritto di difesa qualora l'avviso di accertamento dell'infrazione contestata non sia stato notificato ad uno dei soggetti interessati poiche` nei suoi confronti non si e` formata alcuna preclusione per la mancata osservanza del fondamentale requisito del contraddittorio, appli- cabile anche rispetto agli obbligati solidali (Manifesta inammis- sibilita` della questione di legittimita` costituzionale - solleva- ta in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 58, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - VIOLAZIONI - RITARDATA O OMESSA DICHIARAZIONE - COMMISURAZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
La intervenuta modifica con effetto retroattivo - con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n.94 - del regime e delle ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull' I.V.A., rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo al fine del riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce delle sopravvenute innovazioni normative. (Questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 Cost.: a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 convertito, con modificazioni, con L. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria, il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorche` tardivo adempimento; b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece e` previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche).
Riguarda ancheart. 7 d.l. 852/1976art. 43 Testo unico IVA
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - PENA PECUNIARIA - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA DI NOTIFICA DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE - MANCATA PREVISIONE, A FAVORE DEL CURATORE DI FALLIMENTO, DI DIVERSA DECORRENZA (DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PIANO DI RIPARTO) - QUESTIONE GIA' ESAMINATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui non prevede per il curatore del fallimento che il termine di pagamento della pena pecuniaria abbia a decorrere dalla data di esecutivita' del piano di riparto e non gia' dalla data di notifica del verbale di constatazione dell'infrazione. La stessa questione e' gia' stata, infatti, dichiarata manifestamente inammissibile con l'ord. n. 304/1985, sul rilievo che il richiesto intervento della Corte implicherebbe una scelta discrezionale che solo al legislatore e' dato di effettuare. - O. n. 304/1985.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - PENA PECUNIARIA - DEFINIZIONE IN VIA BREVE - MODALITA': VERSAMENTO DEL SESTO DELLA PENA MASSIMA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DEL "VERBALE DI CONSTATAZIONE" - SOGGETTI CHE POSSONO AVVALERSENE - SUPPOSTA MA NON SUSSISTENTE ESCLUSIONE DEI CONTRIBUENTI ASSOGGETTATI A CONTROLLO FORMALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Il significato della dizione "verbale di constatazione" presente nell'art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede la definizione in via breve della controversia per violazioni in materia di I.V.A. da effettuarsi mediante il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di constatazione - e' ora da intendersi secondo il contenuto piu' ampio posto in luce dall'art. 1 d.P.R. n. 24/1979, che ha dato vita ad un istituto assolutamente diverso (anche dalla definizione in via breve di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), e svincolato dalle formalita' del procedimento ispettivo in contraddittorio, ex art. 52, cit., d.P.R. n. 633/1972. Essa puo' quindi essere riportata alla piu' generale nozione di "atto ufficiale" di constatazione: con una flessibile equipollenza fra documenti che, sempre ufficiali quanto a origine e sostanza, siano riconducibili, pur nella diversita' delle relative situazioni, ricorrendo comunque la certezza documentale ai fini del versamento in termini, alla stessa ratio di legge. Il che comporta, indubbiamente, la collocazione paritaria delle situazioni suddette con esclusione di violazione dell'art. 3 Cost. (e meno ancora del successivo art. 53) nei casi in cui la constatazione dell'infrazione sia stata effettuata in forma diversa da quella del procedimento ispettivo ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in parte qua).
Riguarda ancheart. 1 d.P.R. 24/1979
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - DEFINIZIONE IN VIA BREVE DELLA PENA PECUNIARIA - LIMITI - DISPOSIZIONE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON EFFETTO RETROATTIVO, DA ALTRE NORME DI CUI IL GIUDICE A QUO HA OMESSO L'ESAME - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma. - cst art. 3.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui "limita la definizione in via breve della pena pecuniaria, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche o indagini, eseguite ai sensi dell'art. 52 dello stesso d.P.R.", in quanto la rilevanza della questione risulta immotivata, non avendo il giudice a quo tenuto conto della normativa - di quasi due anni anteriore all'ordinanza di rimessione - di cui agli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, i quali, come gia' rilevato dalla Corte, hanno interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58, modificando, in materia, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa. - O. nn. 22 e 127/1979.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - IMPOSSIBILITA' DI AVVALERSENE PER IL CURATORE FALLIMENTARE - POSSIBILITA' DI SOLUZIONI DIVERSE ALL'INTERNO DI UN COMPLESSO SISTEMA NORMATIVO - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - dpr 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58. - cst art. 3.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede la possibilita' per il curatore fallimentare di evitare maggiori penalita', per violazioni in materia di iva, versando una somma pari ad un sesto del massimo della pena, entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di ripartizione finale. Infatti, l'intervento della Corte implicherebbe, nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso sistema normativo, scelte discrezionali che solo al legislatore e' dato di effettuare.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - SANZIONI APPLICABILI A CASI DI DEFINIZIONE IN VIA BREVE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), - concernenti le sanzioni per le violazioni in via breve e i presupposti per la definizione in via breve - in quanto l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OMESSA DICHIARAZIONE - SANZIONI PECUNIARIE - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE ABBIANO NATURA PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in quanto sollevata su errati presupposti, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 27 e 102 Cost., dell'art. 58, primo e secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Le sanzioni ivi previste, in materia di I.V.,A., per omessa dichiarazione, non hanno infatti natura penale, e la loro applicabilita' non da parte del giudice ed anche a persone giuridiche non contrasta percio' con gli anzidetti precetti costituzionali.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE - IDENTITA' DI SANZIONI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti ai giudici a quibus gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo comma, e 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 43 Cost., sotto il profilo che le norme denunciate determinerebbero una ingiustificata disparita' di trattamento col prevedere la stessa sanzione sia per chi definitivamente omette la dichiarazione sia per chi la presenti con ritardo, in quanto e' sopravvenuto il d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 che ha modificato le norme denunciate nei sensi auspicati dall'ordinanza di rimessione.
Riguarda ancheart. 43 Testo unico IVA
PROCESSO PENALE - REATI TRIBUTARI - FALSA FATTURAZIONE E ANNOTAZIONE NEL REGISTRO I.V.A. - ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA DIVENUTO DEFINITIVO - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Il divieto di procedere penalmente fino a quando l'accertamento della imposta sia divenuto definitivo anche quando il reato (falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA) e` del tutto indipendente dalla entita` del tributo, essendo perfetto in tutti i suoi elementi, integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio della obbligatorieta` dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 112 Cost., l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento e` divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 stesso d.P.R. n. 633.
Riguarda ancheart. 50 Testo unico IVA
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E MANCANZA DI ALCUN RIFERIMENTO ALLA FATTISPECIE CONCRETA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - CASO SPECIFICO.
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorita' giurisdizionale, che sollevi questione di legittimita' costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilita' per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilita'. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Riguarda anchelegge 825/1971d.P.R. 633/1972art. 19 d.P.R. 636/1972art. 18 d.P.R. 636/1972art. 62 Testo unico IVAart. 17 d.P.R. 636/1972e altri 2
REATI TRIBUTARI - PREVIA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO PER PROCEDERE PENALMENTE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 89/1982.
Riguarda ancheart. 50 Testo unico IVA
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISCIPLINA RELATIVA - VIOLAZIONI - REGIME ED IPOTESI DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - MODIFICA CON EFFETTO RETROATTIVO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, nella parte in cui non prevede la possibilita' di definizione in via breve per le violazioni che non siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, postoche' gli artt. 1 e 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, hanno interamente mutato il testo della disposizione denunciata, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, per cui si rende necessario riesaminare il giudizio sulla rilevanza delle questioni proposte tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. nn. 22/1979; 129/1979; 108/1980 e 114/1981.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISCIPLINA RELATIVA - VIOLAZIONI - REGIME E IPOTESI DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - SOSTITUZIONI ED ABROGAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO DELLA NORMATIVA PRECEDENTE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nella materia di detta imposta - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. -, postoche' gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopraggiunto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, hanno interamente mutato con effetto retroattivo il testo dell'art. 58, quarto comma, ed altre norme del d.P.R. n. 633/1972 (al quale l'art. 7 summenzionato fa riferimento), modificando, tra l'altro, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in tema di violazioni della normativa dell'IVA, per cui si rende necessario riesaminare il giudizio sulla rilevanza della prospettata questione tenendo presente la suddetta nuova normativa. - O. nn. 29 e 129/1979; 82/1980; 114/1981.
Riguarda ancheart. 7 d.l. 852/1976
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA SULL'IVA - LIMITAZIONI - ASSERITO CONTRASTO CON NORME COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonche' dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimita' costituzionale della limitazione della possibilita' di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
Riguarda ancheart. 48 Testo unico IVAart. 43 Testo unico IVAd.P.R. 633/1972
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A) - PREVISIONE DI LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - INTRODUZIONE DI MODIFICAZIONI CON EFFETTO RETROATTIVO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 41, comma secondo, 43, commi secondo e quinto, 58, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972, postoche' gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 4, hanno interamente mutato il testo del denunziato art. 58, comma quarto, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'I.V.A., per la qual ragione si rende necessario che i giudici di provenienza riesaminino la rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. n. 22/1979.
Riguarda ancheart. 43 Testo unico IVAart. 41 Testo unico IVA
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui stabilisce che la decisione della commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel processo penale per il reato previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Così…
ECLI:IT:COST:1993:5 · leggi il testo integrale
a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria e dalle Commissioni tributa…
ECLI:IT:COST:1988:207 · leggi il testo integrale
- dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 dello stesso d.P.R. n. 633; - dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, in…
ECLI:IT:COST:1982:89 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 53, secondo comma, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari e dal Tribunale di Cagliari con le ordinanze in epigrafe; b) dell'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.…
ECLI:IT:COST:1988:108 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di…
ECLI:IT:COST:1988:45 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: FERRARI Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:81 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi (ordinanze n. 567/1980 e 239/1981); dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nel testo modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost…
ECLI:IT:COST:1986:116 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) in riferimento all'art. 3 Cost. sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede…
ECLI:IT:COST:1986:74 · leggi il testo integrale
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Forlì con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituz…
ECLI:IT:COST:1985:304 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORO…
ECLI:IT:COST:1985:265 · leggi il testo integrale
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ("Imposta sul valore aggiunto") sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Pal…
ECLI:IT:COST:1984:162 · leggi il testo integrale
Dispone la riunione di tutti i giudizi indicati in epigrafe. Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria di 1 grado di Milano con ord. 27 luglio 1979 (R.O. 120/80), in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non…
ECLI:IT:COST:1982:202 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGI…
ECLI:IT:COST:1981:114 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REA…
ECLI:IT:COST:1980:108 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCC…
ECLI:IT:COST:1980:82 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - A…
ECLI:IT:COST:1979:129 · leggi il testo integrale
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO…
ECLI:IT:COST:1979:22 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, quarto comma, in relazione all'art. 58, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata dal Tribunale di Sassari con le ordinanze di cui in epigrafe, siccome già riconosciuta fondata con la sentenza n. 89 del 1982. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della…
ECLI:IT:COST:1982:234 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471…
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471…
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.471…
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art58 · fonte su Normattiva