Ordinanza n. 108/1993
Altra decisione · depositata il 19/03/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 207, secondo
comma, e 476, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 19 giugno 1991 dal Tribunale di Savona nel
procedimento penale a carico di Faraci Giovanni, iscritta al n. 674
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 44, serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento
all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 207, secondo comma, e 476, secondo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la
possibilità di trasmissione immediata del verbale di udienza al
pubblico ministero e di sospensione del dibattimento in attesa del
giudizio sulla falsa testimonianza, qualora ciò sia necessario per
la definizione del giudizio in corso;
che a tal proposito il tribunale rimettente osserva che, a
differenza di quanto prevedeva l'art. 458 del codice di procedura
penale del 1930, l'assenza di una disciplina che regoli le possibili
interferenze tra procedimento in corso e giudizio sulla falsità
della testimonianza e la mancanza di una norma generale che consenta
la sospensione del processo in presenza di pregiudiziale penale,
obbligano il giudice a proseguire il dibattimento fino alla sentenza,
"anche nel caso in cui si riveli assolutamente necessario
l'accertamento sulla falsità del teste, che rimane rimesso ad un
eventuale e separato procedimento", sicché, ove l'imputazione si
fondi su dichiarazioni di una persona e questa non le confermi in
sede di esame testimoniale, il giudizio, non potendo essere sospeso,
non potrà che concludersi con una sentenza assolutoria, "destinata a
rimaner ferma, quand'anche venisse poi accertato che la mancata
conferma fosse dovuta all'opera di intimidazione o subornazione posta
in essere dall'imputato o da terzi";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
rimessione, questa Corte, con sentenza n. 24 del 1992, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del
codice di procedura penale, cosicché a seguito della caducazione del
divieto ivi enunciato, si è resa ammissibile la testimonianza
indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sul
contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni;
che, con sentenza n. 255 del 1992, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 500, terzo comma, del
codice di procedura penale, nonché l'illegittimità costituzionale
del quarto comma del medesimo articolo nella parte in cui non prevede
l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state
utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo,
delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute
nel fascicolo del pubblico ministero;
che il medesimo art. 500 del codice di procedura penale è stato
successivamente sostituito ad opera dell'art. 7 del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura
penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
stabilendosi, nel quarto e quinto comma, che le dichiarazioni
utilizzate per le contestazioni nell'esame testimoniale sono valutate
come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi
di prova che ne confermano l'attendibilità o risulta che il
testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga o
deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno
compromesso la genuinità dell'esame;
che, pertanto, alla stregua del petitum che il giudice a quo
mostra di perseguire, spetta al medesimo rimettente verificare se, in
conseguenza delle profonde modifiche che il quadro normativo è
venuto a subire in ordine allo specifico tema della prova
testimoniale, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel
processo a quo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte