Art. 476 c.p.p.Reati commessi in udienza

Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art476 · fonte su Normattiva