Ordinanza n. 108/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1996
dal pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Basso
Giovanni, iscritta al n. 1317 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il pretore di Vicenza, in accoglimento di una
eccezione del difensore dell'imputato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella
parte in cui detta norma non prevede "la incompatibilità del pretore
del dibattimento, che abbia respinto l'istanza di patteggiamento per
mera inadeguatezza retributiva" della pena suggerita dalle parti;
che, in particolare, nell'ordinanza di rimessione il pretore
precisa di essersi limitato a respingere la richiesta di applicazione
della pena senza prendere conoscenza degli atti del fascicolo del
pubblico ministero e senza pronunciarsi in ordine al merito della
causa e al buon fondamento del titolo del reato contestato;
che tale situazione, ad avviso del pretore rimettente, non è
contemplata come ipotesi di incompatibilità né nel testo originario
dell'art. 34 cod. proc. pen., né in quello risultante a seguito
delle sentenze della Corte costituzionale nn. 186 e 399 del 1992, che
si riferiscono a casi in cui il pretore del dibattimento aveva
conosciuto gli atti del pubblico ministero e si era pronunciato in
ordine al titolo del reato, ovvero in ordine alla sussistenza delle
circostanze prospettate dalle parti;
che il pretore rimettente osserva che la questione dovrebbe
essere ritenuta infondata, ma ciò comporterebbe una valutazione non
spettante al giudice a quo, dovendo semplicemente questo giudicante
prendere atto della relativa eccezione, e verificarne la rilevanza
già verificata e la non manifesta infondatezza, in ordine alla quale
ben può deporre anche l'orientamento espresso dal pubblico
ministero";
Considerato che l'ordinanza di rimessione è caratterizzata dalla
mancanza assoluta di motivazione circa la non manifesta infondatezza
della questione, tanto che i relativi parametri costituzionali
vengono indicati solo nel dispositivo;
che, in definitiva, da un lato il pretore rimettente non esprime
il proprio "personale convincimento" in ordine alla non manifesta
infondatezza della questione sollevata (v. ordinanza n. 240 del
1991), dall'altro pare propendere per la sua infondatezza, così
determinando tra il dispositivo e la motivazione dell'ordinanza di
rimessione "un'incongruenza che rende perplessa la valutazione del
fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso
distorto dell'incidente di costituzionalità" (v. ordinanza n. 425
del 1992) e, più in generale, una complessiva incertezza e
contraddittorietà sui contenuti stessi dell'ordinanza di rimessione;
che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte