Ordinanza n. 108/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 36Codice di procedura penale
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del
codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, dal tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, con ordinanze emesse il 21 e il 14 gennaio, il 18 febbraio, il
24 e il 3 marzo e il 16 giugno 2000, iscritte rispettivamente ai
nn. 186, 187, 188, 376, 377 e 565 del registro ordinanze 2000 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 27 e 42,
1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con sei ordinanze (r.o. nn. 186, 187, 188, 376, 377
e 565 del 2000) di contenuto analogo il tribunale di Verona, sezione
distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24
(parametro evocato nelle sole ordinanze iscritte ai numeri 376 e 377
del r.o. del 2000), 25 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992,
nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di
giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia
respinto la richiesta di applicazione della pena concordata ex
art. 444 cod. proc. pen;
che in tutti i procedimenti a quibus il rimettente ha
rigettato per diversi motivi la richiesta di applicazione della pena
formulata dall'imputato, con il consenso del pubblico ministero,
prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, e
ritiene quindi di trovarsi, per effetto della sentenza n. 186 del
1992, in una situazione di incompatibilità a giudicare gli imputati
nel merito dell'imputazione loro contestata, con conseguente obbligo
di astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera g) cod. proc.
pen;
che ad avviso del giudice a quo la previsione di tale ipotesi
di incompatibilità si pone in contrasto con la più recente
giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza
n. 232 del 1999, che - nel dichiarare manifestamente infondata una
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.
proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad
emettere sentenza del giudice che abbia rigettato, nella fase degli
atti preliminari al dibattimento, istanza di oblazione - ha ribadito
il principio generale secondo cui "l'imparzialità del giudice non
può ritenersi intaccata da una valutazione anche di merito compiuta
all'interno della medesima fase del procedimento";
che, a giudizio del rimettente, tali affermazioni sono state
ribadite dalla successiva ordinanza n. 443 del 1999, avente ad
oggetto una questione di legittimità costituzionale concernente la
mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia
pronunciato, negli atti preliminari al dibattimento, su misure
cautelari personali nei confronti dell'imputato;
che in tale occasione la Corte ebbe a riaffermare che la
incompatibilità conseguente al compimento di atti tipici della fase
unitaria di cui il giudice è investito "finirebbe con l'attribuire
alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di
un giudizio nel quale il giudice è investito, sicché lo stesso
giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento
di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una
parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il
principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale
l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto";
che, sulla base delle medesime argomentazioni, e ritenendo
che le modifiche recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado), non abbiano apportato elementi di novità rispetto alle
valutazioni già espresse da questa Corte, il giudice a quo solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.
proc. pen., come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992,
assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost;
che, ad avviso del rimettente, la previsione della
incompatibilità al giudizio del giudice che abbia rigettato negli
atti preliminari al dibattimento la richiesta di pena patteggiata
determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a
situazioni analoghe in cui la causa di incompatibilità non opera
(come quella - oggetto dell'ordinanza n. 232 del 1999 - del giudice
che negli atti preliminari al dibattimento abbia rigettato istanza di
oblazione), e nello stesso tempo irragionevolmente assoggetta alla
medesima disciplina situazioni processuali non comparabili
processualmente, "prevedendo l'incompatibilità al giudizio sia del
giudice che abbia legittimamente espresso valutazioni di merito
nell'ambito della medesima fase processuale, sia del giudice che le
abbia espresse nell'ambito di fase processuale diversa";
che la disciplina censurata violerebbe inoltre i principi di
buona amministrazione (art. 97 Cost.) e del giudice naturale
precostituito per legge, realizzando per un verso "un'assurda
frammentazione del procedimento" e per l'altro consentendo "alle
parti, mediante studiata proposizione di istanze ex art. 444 c.p.p.
inaccoglibili, di "sbarazzarsi" del loro giudice naturale,
costringendolo all'astensione";
che l'art. 24 della Costituzione sarebbe violato in quanto il
diritto di difesa della parte civile viene leso dall'allungamento dei
tempi necessari alla definizione del procedimento, "su cui vanno ad
incidere quelli della procedura di astensione ed individuazione del
nuovo giudice";
che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai
nn. 376, 377 e 565 del r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o comunque infondata;
che, a giudizio dell'Avvocatura, con l'ordinanza n. 232 del
1999 la Corte si sarebbe limitata "a dare atto della "maturazione" e
del consolidamento di un indirizzo che vuole "sterilizzato"
l'istituto delle incompatibilità all'interno della stessa fase del
giudizio, salva, eventualmente, l'applicabilità dei meccanismi
dell'astensione e della ricusazione";
che il criterio affermato consente di valutare le questioni
di legittimità costituzionale che venissero sollevate nei confronti
dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ma non potrebbe "consentire
di revocare in dubbio la permanente validità degli effetti prodotti
da altre e precedenti pronunce della Corte" che debbono rimanere
ferme a prescindere dai "mutati itinerari argomentativi [...], in
certa misura "fisiologici nel cammino di consolidamento di un
indirizzo giurisprudenziale".
Considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni
di legittimità costituzionale sollevate dalle sei ordinanze di
rimessione emesse in distinti procedimenti dal tribunale di Verona,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che il giudice rimettente, pur sollevando formalmente la
questione nei confronti dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale nella parte in cui, a seguito dell'integrazione
disposta dalla sentenza n. 186 del 1992, prevede l'incompatibilità
alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al
dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena
concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in realtà censura
una precedente decisione di accoglimento della Corte;
che tale sindacato non è ammissibile ai sensi degli
artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., nonché
dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali,
nello stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale
non è consentita alcuna impugnazione, precludono in modo assoluto
qualsiasi tipo di domanda diretta a contrastare, annullare o
riformare tali decisioni (v. ordinanze n. 461 del 1999, n. 7 del
1991, nn. 203, 93 e 27 del 1990, nonché sentenza n. 29 del 1998 e
ordinanza n. 220 del 1998);
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97
della Costituzione, dal tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte