Corte costituzionale

Ordinanza n. 1081/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 202legge 151/1975
  • art. 227legge 151/1975

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi

primo e secondo, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il

10 ottobre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile

vertente tra Sciuto Maria e Micci Michele, iscritta al n. 164 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto la

separazione della dote promosso nei confronti del marito dalla parte

attrice (la quale aveva rinunziato alla domanda di addebito a

quest'ultimo della separazione personale), il Tribunale di Catania,

con ordinanza emessa il 10 ottobre 1986, ha sollevato, in relazione

agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del

codice civile (nella formulazione anteriore alla legge 19 maggio

1975, n. 151), nella specie applicabile per effetto della norma

transitoria di cui all'art. 227 della citata legge;

che, a parere del giudice a quo, l'impugnata disposizione, con

il permettere la separazione della dote soltanto nel caso di

separazione personale pronunciata per colpa del marito, realizzerebbe

un ingiustificato privilegio in favore di quest'ultimo.

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata

illegittima da questa Corte con la sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987;

che, pertanto, la questione è inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del

codice civile, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 6 del 14

gennaio 1987, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1081 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte