Ordinanza n. 109/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 599/1973
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi), promossi con cinque ordinanze emesse il 7 marzo 1979
dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Ivrea sui ricorsi proposti
da Presbitero Francesco, Occleppo Armando, Petitti Ezio, Olivetti
Roberto e Perinetti Carlo, iscritte ai nn. da 202 a 206 del registro
ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 del 23 aprile 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con cinque ordinanze motivate in identici termini,
emesse il 7 marzo 1979 (ma pervenute alla Corte il 13 marzo 1980), la
Commissione tributaria di primo grado di Ivrea ha sollevato questione
di legittimità costituzionale delle norme che assoggettano i redditi
di lavoro autonomo all'imposta locale sui redditi, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 53 della Costituzione: impugnando in tal senso l'intero
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, ma "nella parte in cui prevede
l'applicazione di tale imposta solo a carico dei lavoratori autonomi",
con particolare riguardo all'art. 1 del predetto decreto presidenziale;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la Corte si pronunci conformemente alla sentenza 26 marzo
1980, n. 42;
che i giudizi stessi vanno riuniti e congiuntamente decisi.
Considerato che la questione è stata già risolta dalla Corte, con
la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e
dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in
quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano
assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, nella parte in cui
prevede l'applicazione dell'imposta locale sui redditi a carico dei
lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53
Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già decisa con sentenza
n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte