Ordinanza n. 109/1998
Altra decisione · depositata il 06/04/1998 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 28d.lgs. 22/1997
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 10Costituzione
- art. 11Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 38legge 146/1994
citata
- art. 51d.lgs. 22/1997
- art. 1d.lgs. 389/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 5,
e 6, lettera m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1997 dal
giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine,
iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il reato di
gestione di rifiuti senza autorizzazione, previsto dall'art. 51,
comma 2, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/698/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), il giudice
per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Udine,
con ordinanza emessa il 24 luglio e pervenuta a questa Corte il 22
settembre 1997, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 10, 11 e 76 della
Costituzione, degli artt. 28, comma 5, e 6, lettera m), del predetto
decreto legislativo n. 22 del 1997 "in relazione alla disciplina sui
rifiuti pericolosi ivi indicata";
che, ad avviso del giudice a quo, le predette norme del decreto
legislativo delegato, escludendo dall'obbligo di autorizzazione il
deposito temporaneo di rifiuti pericolosi presso lo stabilimento di
produzione, a determinate condizioni, relative, in via alternativa,
alla quantità e alla periodicità dell'asportazione, stabilite dallo
stesso art. 6, lettera m), n. 2, e dunque non comprendendo tale
condotta nella fattispecie del reato di gestione di rifiuti senza
autorizzazione, si porrebbero in contrasto con gli artt. 10, 11 e 76
della Costituzione, in quanto, introducendo un regime di deroga non
consentito dalle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi, confliggerebbero con le norme comunitarie, e,
conseguentemente, con i criteri della delega che queste ultime
richiamano espressamente (art. 38, comma 1, lettera d), della legge
22 febbraio 1994, n. 146);
che il remittente ritiene inoltre le disposizioni censurate,
confrontate con quelle, più rigorose, che lo stesso decreto
legislativo detta per il deposito temporaneo, presso il luogo di
produzione, di rifiuti sanitari pericolosi (art. 45, comma 1),
costituzionalmente illegittime, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, per il trattamento irragionevolmente diseguale di
situazioni del tutto omogenee, quali il deposito temporaneo di
rifiuti pericolosi e quello di rifiuti sanitari pericolosi;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e
comunque non fondata.
Considerato che, successivamente all'introduzione del presente
giudizio, l'art. 6, lettera m), punto 2, del d.lgs. n. 22 del 1997,
che stabilisce le condizioni alle quali il deposito temporaneo di
rifiuti pericolosi è sottratto all'obbligo di autorizzazione, è
stato sostituito dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 8 novembre 1997, n.
389 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di
imballaggio e di rifiuti di imballaggio), che ha ridefinito tali
condizioni, in particolare stabilendo che i rifiuti debbono essere
asportati con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle
quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
raggiunge i 10 metri cubi, e che se il quantitativo in deposito non
supera i 10 metri cubi nell'anno, il termine di durata del deposito
temporaneo è di un anno;
che spetta al giudice a quo valutare la rilevanza dello jus
superveniens nonché indicare quali, fra le disposizioni dei due
decreti legislativi succedutisi nel tempo, entrambi in epoca
posteriore ai fatti per cui si procede, egli ritenga applicabili, e a
quale titolo, nel giudizio davanti ad esso pendente;
che, per quanto attiene al profilo di asserito contrasto delle
norme impugnate con direttive comunitarie, questa Corte ha affermato
che spetta al giudice a quo il quale invochi una norma comunitaria
come presupposto o parametro della questione di legittimità
costituzionale, provocarne l'interpretazione certa ed affidabile
rivolgendosi alla Corte di giustizia delle comunità europee
(ordinanze n. 536 del 1995, n. 319 del 1996).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Udine.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte