Ordinanza n. 1093/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso con
ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel
procedimento penale a carico di Marraccini Fulvio, iscritta al n. 113
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di
Marraccini Fulvio, il Tribunale di Pistoia, con ordinanza emessa in
data 12 gennaio 1988 (r.o. n. 113/1988), solleva, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
nella parte in cui tale norma, col prevedere che l'azione penale, per
i reati in materia di accertamento delle imposte dei redditi, non
possa essere iniziata o proseguita fino a che l'accertamento di
imposta sia divenuto definitivo, dispone che - secondo quanto sarebbe
dato desumere dalla prevalente giurisprudenza, anche costituzionale
(sentt. nn. 88/1982 e 247/1983) - il giudicato delle Commissioni
tributarie faccia stato nel procedimento penale;
che, ad avviso dell'autorità remittente, la disposizione
impugnata discriminerebbe irrazionalmente, nel processo penale,
l'imputato nei cui confronti abbia acquisito valore di giudicato una
decisione del giudice tributario, e ciò sia rispetto al contribuente
che non abbia presentato ricorso a quest'ultimo giudice, sia, più in
generale, rispetto a tutti coloro che non debbano rispondere di reati
tributari, attese, in sostanza, le diverse e più ridotte
possibilità difensive offerte dal processo tributario;
che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, a
mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1982,
decidendo sulla legittimità della subordinazione dell'inizio o
prosecuzione dell'azione penale all'accertamento definitivo reso in
sede di giurisdizione tributaria (art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633) ha distinto a seconda che l'esistenza del reato dipenda o meno
dall'ammontare dell'imposta evasa, essendo sottratta al giudice
penale ogni competenza relativa all'accertamento di tale ammontare;
che l'ordinanza di rimessione omette del tutto di descrivere la
fattispecie concreta e di specificare quale delle diverse ipotesi di
reato contemplate dalla disposizione impugnata sia oggetto del
giudizio a quo, così impedendo a questa Corte di identificare, a
tenore della predetta distinzione, la censura sottopostale e di
verificarne l'effettiva rilevanza;
che pertanto la questione, giusta la costante giurisprudenza di
questa Corte, deve dichiararsi manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 56, ultimo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza
indicata in epigrafe (r.o. n. 113 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1093 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte