Ordinanza n. 1095/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 1204/1971
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1204/1971
- art. 5legge 1204/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge,
promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di
Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che la signora Luciana Merighi - nei cui confronti
l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal
lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il
parto, perché addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed
insalubre, senza possibilità di essere adibita ad altre mansioni ha
convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo
eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione
dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15, primo
comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza
del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma,
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,
primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in
cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4
e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine
del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del
diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera pari all'80%
della retribuzione;
che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che
conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede
invece una pronunzia di rigetto;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma
della legge 30 dicembre 1971, n.1204, "nella parte in cui esclude dal
diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione,
per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la
fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a
lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere
spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro
per avviso del competente Ispettorato del lavoro";
che pertanto la presente questione deve essere ritenuta
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 972 del
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1095 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte