Ordinanza n. 1096/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 63legge 69/1963
- art. 2legge 308/1969
usata come parametro
citata
- art. 63legge 308/1969
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo
comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge
10 giugno 1969, n. 308, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre
1987 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra
Franco Di Bella ed il Consiglio nazionale dei giornalisti, iscritta
al n. 62 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Visto l'atto di costituzione di Di Bella Franco nonché l'atto
d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato
Dell'Andro;
Uditi l'avv. Corso Bovio per Di Bella Franco e l'avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13
novembre 1987 (Reg. ord. n. 62 del 1988) ha sollevato, in riferimento
all'art. 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista) come sostituito
dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, in quanto prevede che
presso il Tribunale (o la Corte d'appello) il collegio sia integrato
da un giornalista e da un pubblicista nominati - in numero doppio,
ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario - dal Presidente
della Corte d'appello su designazione del Consiglio Nazionale
dell'Ordine, sotto il profilo che la designazione dei "membri laici"
ad opera d'una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce
oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio d'indipendenza
degli organi giudicanti;
che nel presente giudizio si è costituito il sig. Franco Di
Bella, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Costa e Corso Bovio,
chiedendo l'accoglimento della sollevata questione;
che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo
l'infondatezza della questione stessa;
Considerato che con sentenza n. 11 del 1968 questa Corte ha
dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 108 Cost., il
terzo comma del testo originario dell'art. 63 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, il quale prevedeva che presso il Tribunale e la Corte
d'appello competenti a decidere sull'azione promossa contro le
deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti il
collegio venisse integrato da un giornalista professionista e da un
giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio
dell'anno giudiziario dal Presidente della Corte d'appello su
designazione del Consiglio stesso, e che, successivamente a tale
pronuncia, l'art. 63 cit. è stato sostituito con l'art. 2 della
legge 10 giugno 1969, n. 308, il quale prevede che il collegio è
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal
Presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio
Nazionale dell'Ordine e che il giornalista ed il pubblicista, alla
scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati;
che l'ordinanza di rimessione ora all'esame della Corte solleva
nuovamente il dubbio sulla legittimità costituzionale della
partecipazione del giornalista e del pubblicista all'esercizio della
funzione giurisdizionale, in quanto designati da una delle parti del
procedimento;
che pertanto la predetta ordinanza ripropone la questione già
decisa dalla citata sentenza n. 11 del 1968: quest'ultima, infatti,
ha ribadito che la circostanza che all'esame del Tribunale e della
Corte d'appello (nella speciale composizione di cui all'art. 63 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dall'art. 2 della legge
10 giugno 1969, n. 308) vengano portate le impugnazioni contro le
deliberazioni di quello stesso organo che è competente alla
designazione dei due giudici estranei alla magistratura, non
costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità
costituzionale;
che la sentenza da ultimo citata conferma un precedente costante
orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze n. 108 del 1962 e n. 1
del 1967) successivamente più volte ribadito (cfr. le sentenze n.
121 del 1970 e n. 196 del 1982);
che l'ordinanza di rimessione del 13 novembre 1987 non propone
nuove questioni di legittimità costituzionale; ed è sulle questioni
sollevate nella predetta ordinanza che questa Corte deve
pronunciarsi;
che, pertanto, la proposta questione di legittimità
costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio
1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) come
sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata
dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1096 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte