Ordinanza n. 11/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 264/1949
- art. 13legge 264/1949
- art. 18legge 264/1949
- art. 27legge 264/1949
- art. 8legge 264/1949
- art. 21legge 264/1949
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 18
e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza del 26 novembre 1956 del Pretore di Mazzarino emessa
nel procedimento penale a carico di Guccione Ruggero, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 gennaio 1957 ed iscritta al
n. 11 del Registro ordinanze 1957;
2) ordinanza del 27 marzo 1957 del Pretore di Vitulano emessa nel
procedimento penale a carico di Coletta Mario, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 29 maggio 1957 ed iscritta al
n. 53 del Registro ordinanze 1957;
3) ordinanza del 4 aprile 1957 del Pretore di Modica emessa nel
procedimento penale a carico di Trovato Matteo, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica del 29 maggio 1957 ed iscritta al
n. 55 del Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle
ordinanze sopra elencate è stata sollevata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11, 13, 18 e 27 della legge 29
aprile 1949, n. 264, perché in contrasto con gli artt. 1, 2, 4 e 36
della Costituzione;
che vi è stata costituzione dell'Avvocatura dello Stato per il
solo giudizio di cui all'ordinanza n. 11 e che non vi è stata
costituzione di altre parti;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 53 del 9 aprile 1957
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
delle norme contenute negli artt. 8, 13, 21 e 27 della legge 29 aprile
1949, n. 264, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione;
che la menzione dell'art. 11 della predetta legge, contenuta in
tutte le ordinanze su indicate, non muta l'oggetto della decisione,
perché l'art. 11 è strettamente collegato all'art. 13, in quanto
l'uno impone l'obbligo di assumere i lavoratori che siano iscritti
nelle liste di collocamento e l'altro fissa le modalità di esecuzione
dell'obbligo stesso;
che nemmeno la menzione dell'art. 18 della stessa legge, Contenuta
nelle ordinanze dei Pretori di Mazzarino e di Modica, apporta
modificazione alcuna riferendosi esso alla prova dell'avviamento al
lavoro;
che gli artt. 1 e 36 della Costituzione, cui fanno riferimento le
ordinanze dei Pretori di Mazzarino e di Modica, dichiarano l'uno che
l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, l'altro il diritto del
lavoratore alla proporzionata retribuzione, e pertanto il loro
contenuto nemmeno incide sull'oggetto del giudizio;
Visti l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la
restituzione degli atti ai Pretori di Mazzarino, Vitulano e Modica.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte