Ordinanza n. 11/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 82 e
83 del T.U. 16 maggio 1960, n.570, promossi con le seguenti
deliberazioni:
1) deliberazione emessa il 27 gennaio 1961 dal Consiglio comunale
di Porretta Terme su ricorso di Bettuzzi Floriano ed altri, iscritta al
n. 44 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
2) deliberazione emessa il 28 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Baiso su ricorso di Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta
al n. 50 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
3) deliberazione emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Cercola su ricorso di Amatucci Giovanni, iscritta al n. 57 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
4) deliberazione emessa il 18 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Cercola su ricorso di Romano Angelo, iscritta al n. 58 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 del 6 maggio 1961;
5) deliberazione emessa il 21 aprile 1961 dal Consiglio comunale di
San Possidonio su ricorso di Pongiluppi Angelo ed altri, iscritta al n.
80 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 161 del 1 luglio 1961.
Ritenuto che, con deliberazioni adottate dai Consigli comunali
indicate in epigrafe, è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della Costituzione;
che, in questa sede, si è costituito in tutte le cause il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha depositato le deduzioni in data 14 marzo,
24 maggio, 5 aprile, 20 maggio e 25 maggio 1961, chiedendo che si
dichiari infondata la questione di legittimità costituzionale;
che nella causa n. 50 del 1961, relativa alla deliberazione del
Consiglio comunale di Baiso del 28 febbraio 1961, si è costituito
l'avv. Roberto Volpe, in rappresentanza delle parti private,
depositando le deduzioni il 18 maggio 1961 e concludendo perché siano
dichiarate illegittime le disposizioni impugnate;
Considerato che, con le sentenze nn. 42 e 43 del 3 luglio 1961,
questa Corte ha ritenuto che le decisioni adottate dai Consigli
comunali e provinciali in sede di contenzioso elettorale, in base agli
artt. 82 e 83 del citato Testo unico del 1960, per le elezioni
comunali, e in base alla citata legge del 18 maggio 1951, n. 328, per
quelle provinciali, hanno carattere giurisdizionale;
che, in particolare, per quanto attiene alla ora denunciata
illegittimità costituzionale delle ricordate disposizioni del Testo
unico del 1960, in riferimento agli artt. 102, 103 e 108 della
Costituzione, nella sentenza n. 42, si è rilevato che il carattere
giurisdizionale dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali non è
in contrasto con le accennate norme costituzionali concernenti
l'ordinamento delle giurisdizioni, in quanto le leggi emanate al
riguardo successivamente alla Costituzione hanno nella sostanza
riprodotto il sistema giurisdizionale già disciplinato nelle leggi
precedenti; ed ha anche richiamato la giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale la Costituzione non ha automaticamente soppresso le
giurisdizioni speciali, ma ne ha disposto la revisione;
che, posto ciò, e non ravvisandosi, relativamente alle questioni
ora sollevate, motivi tali che possano indurre a modificare le
statuizioni sopra menzionate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, primo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le cause elencate in epigrafe,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta con le deliberazioni sopra indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte