Ordinanza n. 11/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1985 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 31/1976
- art. 1legge 159/1976
- art. 2legge 159/1976
- art. 2legge 863/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo
comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 e successive modificazioni
(Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), promosso con
ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Corte d'Appello di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Butera Gaetano,
iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Caltanissetta con l'ordinanza in
epigrafe ha sollevato; in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo
modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e dall'art.
2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2
della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui prevede la
medesima sanzione per chi acquista e detiene in territorio nazionale
valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero
disponibilità valutarie.
Considerato che la Corte ha ripetutamente affermato (cfr. da ultimo
le sentenze n. 72/80 e n. 103/82, nonché l'ordinanza n. 270/84) che
lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella
discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato
solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di
modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria;
che il caso non ricorre nella specie, dal momento che, come osserva
l'Avvocatura dello Stato, ben si può affermare l'identità
sostanziale, sotto il profilo del danno sociale, delle ipotesi
delittuose messe a raffronto, perché in tutte viene in rilievo il
possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano
Cambi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo
1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile
1976, n. 159 e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine
sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevata
dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte