Ordinanza n. 11/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 117Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 67legge 62/1953
- art. 100legge 70/1975
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge Regione
Toscana approvata il 21 giugno 1977 e riapprovata il 15 novembre
1977, recante: "Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti
regionali in riferimento al vuoto contrattuale" e della legge della
Regione Umbria riapprovata il primo ottobre 1979, recante: "Art. 100
della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33 - Miglioramenti economici
al personale regionale per il periodo tra la data di scadenza delle
norme sul trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33/73 e
quella coperta con la legge regionale 7 aprile 1977, n. 16", promossi
con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati
rispettivamente il 3 dicembre 1977 e il 18 ottobre 1979, depositati
in Cancelleria il 13 dicembre 1977 e il 25 ottobre 1979 ed iscritti
al n. 37 del registro ricorsi 1977 e al n. 22 del registro ricorsi
1979;
Visti gli atti di costituzione della Regione Toscana e della
Regione Umbria;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato il 3 dicembre 1977 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 97
Cost., in riferimento all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n.
62, della legge della Regione Toscana riapprovata il 15 novembre
1977, recante "Erogazione di un assegno una tantum ai dipendenti
regionali in riferimento al vuoto contrattuale", legge che prevede
l'erogazione di un assegno una tantum dell'importo di Lire 260.000
(pari a Lire 10.000 mensili per il periodo primo gennaio 1974 - 31
dicembre 1975) ai dipendenti regionali, in riferimento al c.d. "vuoto
contrattuale" determinatosi nella disciplina del trattamento
giuridico-economico dei dipendenti medesimi a seguito della ritardata
revisione di tale disciplina che, per accordo intervenuto fra gli
amministratori regionali e le organizzazioni sindacali, avrebbe
dovuto essere effettuata a partire dal primo gennaio 1974;
che con ricorso notificato il 18 ottobre 1979 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117 Cost.,
anche in riferimento agli artt. 67, legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
20 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge della Regione
Umbria, riapprovata il primo ottobre 1979, recante "Art. 100, legge
regionale n. 33 del 1973. Miglioramenti economici al personale
regionale per il periodo tra la data di scadenza delle norme sul
trattamento economico di cui alla predetta legge n. 33 del 1973 e
quelle coperte con legge regionale n. 16 del 1977", legge che prevede
l'erogazione di una integrazione di stipendio di Lire 10.000 mensili,
oltre la tredicesima mensilità, per il periodo primo settembre 1974
- 31 dicembre 1975, sempre a copertura del c.d. "vuoto contrattuale";
che, secondo il Governo, la Regione Toscana e la Regione Umbria,
con le leggi impugnate, da un lato hanno violato l'accordo nazionale
del primo febbraio 1977, anticipando, rispettivamente, al primo
gennaio 1974 e al primo settembre 1974 benefici che l'accordo faceva
decorrere al primo gennaio 1976, dall'altro hanno concesso al proprio
personale un trattamento economico superiore a quello degli impiegati
dello Stato, accentuando anzi il divario già esistente a favore dei
dipendenti regionali;
che si sono costituite in giudizio le Regioni Toscana ed Umbria,
eccependo l'infondatezza dei ricorsi;
Considerato che, stante l'identità dell'oggetto, i giudizi
possono essere riuniti;
che le leggi regionali miravano a riequilibrare una situazione
di particolare svantaggio del personale delle regioni Toscana ed
Umbria, conseguente al fatto che in tali Regioni il "vuoto"
intercorso tra la scadenza del primo contratto triennale (31 dicembre
1973) e l'entrata in vigore del secondo (primo febbraio 1977) era
stato molto più rilevante che nelle altre Regioni, avendo Toscana e
Umbria provveduto con maggiore sollecitudine a disciplinare lo stato
giuridico ed economico del proprio personale;
che il princìpio fissato dall'art. 67 della legge n. 62 del
1953 riguarda il trattamento economico complessivo e non le singole
voci di esso, di talché il modesto incremento retributivo previsto
dalle leggi impugnate non può essere ritenuto ex se tale da violare
tale princìpio;
che eventuali disparità del trattamento economico a favore dei
dipendenti regionali, sempre in ragione della modestia
dell'incremento previsto dalle leggi impugnate, dovrebbero esser
fatte risalire alle precedenti normative regionali che non
costituiscono (e non possono costituire) oggetto del presente
giudizio;
che, in definitiva, la censura si riduce a quella della
violazione da parte delle leggi regionali impugnate del secondo
accordo collettivo per il personale dipendente delle regioni a
Statuto ordinario, questione sulla quale la Corte costituzionale si
è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi
nazionali per il personale delle Regioni stipulati prima della legge
quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli
prescritti dalla predetta legge", non si può riconoscere "un
significato diverso da quello di mero fatto politico, ancorché
rilevante come tale, di fronte al quale il potere della regione di
disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle
carriere ex art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di
seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal
contenuto dell'accordo stesso";
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana riapprovata il 15 novembre 1977, recante "Erogazione di un
assegno una tantum ai dipendenti regionali in riferimento al vuoto
contrattuale", e della legge della Regione Umbria, riapprovata il
primo ottobre 1979, recante "Art. 100, legge regionale n. 33 del
1973. Miglioramenti economici al personale regionale per il periodo
tra la data di scadenza delle norme sul trattamento economico di cui
alla predetta legge n. 33 del 1973 e quella coperta con legge
regionale n. 16 del 1977", sollevate, rispettivamente, con
riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., e agli artt. 3, 36, 97 e 117
Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte