Ordinanza n. 11/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56r.d.l. 1827/1935
- art. 36legge 160/1975
- art. 36legge 160/1975
usata come parametro
citata
- art. 4legge 218/1952
- art. 3legge 88/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, del r.d.l.
4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), convertito con modifiche nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3
giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale),
promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1991 dal Pretore di
Firenze nel procedimento civile vertente tra Monti Luigi e I.N.P.S.
iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Allegranti Maria, Monti Daniele
e Monti Sandro aventi causa di Monti Luigi e dell'I.N.P.S. nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudire
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Luigi
Monti contro l'INPS per il riconoscimento della pensione di
invalidità, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 29 maggio 1991,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56
del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno
1975, n. 160, "nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di
malattia utili agli effetti del diritto a pensione";
che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola
l'art. 38, secondo comma Cost., perché riduce la tutela
dell'invalidità e della vecchiaia per quei lavoratori che, avendo
sofferto nel corso del rapporto malattie di lunga durata, sono più
bisognevoli di protezione, e l'art. 3 Cost. perché riserva alle
malattie diverse dalla tubercolosi un trattamento meno favorevole di
quello previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952,
n. 218, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n.
88, tenuto conto che, "col progresso della medicina e della
prevenzione, la tubercolosi ha perso il carattere di malattia
sociale", con conseguente idoneità della disposizione testé citata
a fungere da tertium comparationis;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
infondata;
che si sono costituiti pure gli eredi del ricorrente con atto
depositato il 25 novembre 1991, e quindi fuori termine;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata non fondata;
Considerato che, essendo assicurata in ogni caso al lavoratore
l'integrazione al trattamento minimo di pensione, non può
prospettarsi una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.;
che il citato art. 4, quarto comma, della legge n. 218 del 1952,
secondo cui i periodi di assenza dal lavoro per cure sanatoriali e
postsanatoriali della tubercolosi sono utili senza limiti ai fini
della pensione, non può costituire un termine di paragone per una
valutazione della norma impugnata alla stregua del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., si ritenga o no cessato il
carattere di malattia sociale della tubercolosi: nel primo caso la
norma indicata come tertium comparationis sarebbe divenuta un
privilegio ingiustificato, mentre nel caso contrario resterebbe ferma
la valutazione di essa come ius singulare giustificato dalla
specialità della situazione regolata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 56, primo comma, lettera a), punto 1°, del
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento
legislativo della previdenza sociale), convertito nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno
1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte