Ordinanza n. 11/1996
Altra decisione · depositata il 18/01/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 431/1985
- art. 1legge 312/1985
usata come parametro
citata
- art. 9Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 13Costituzione
- art. 20legge 47/1985
- art. 7legge 498/1995
- art. 1-sexieslegge 498/1995
- art. 39legge 724/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della
legge 8 agosto 1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto
dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431,
promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Pretore di
Macerata nel procedimento penale a carico di Ottavi Giammario ed
altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di
Giammario Ottavi ed altri, imputati di avere realizzato un'opera di
ripulitura e spianamento di una pista in un territorio boscato senza
le preventive autorizzazioni, il Pretore di Macerata, con ordinanza
del 29 marzo 1995 (r.o. n. 404 del 1995), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto
1985, n. 431, rectius: dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 8
agosto 1985, n. 431;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, nel
colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo
stesso d.-l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza
che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona
paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia
intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale;
l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero
colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente
accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3
della Costituzione, poiché verrebbero irragionevolmente sottoposte
alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in
assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata
successivamente autorizzata; gli artt. 3, 25, 27 e 13 della
Costituzione, per il vulnus al principio della necessaria
offensività del reato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, è
entrato in vigore il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 498, che
all'art. 7, comma 14, ha disposto la non applicabilità del secondo
comma dell'art. 1-sexies del d.-l. n. 312 del 1985 nei casi di
sanatoria previsti dallo stesso d.-l. n. 498 del 1995;
che tale disposizione va letta in connessione con le altre
dettate in materia dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
- peraltro già in vigore alla data della ordinanza di rimessione -
e, in particolare, con il comma 8 dello stesso articolo, che
stabilisce che, nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a vincolo storico, paesaggistico o ambientale, il rilascio della
concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato
al conseguimento dell'autorizzazione delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso, estingue il reato per la violazione
del vincolo stesso;
che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al
giudice a quo, affinché valuti la rilevanza della questione
sollevata alla luce dei principi desumibili dal sopracitato complesso
normativo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Macerata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte