Ordinanza n. 11/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 11legge 59/1997
- art. 19d.lgs. 29/1993
- art. 21d.lgs. 29/1993
- art. 24d.lgs. 29/1993
- art. 23d.lgs. 29/1993
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 98Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 15d.lgs. 80/1998
- art. 19d.lgs. 80/1998
- art. 21TU pubblico impiego
- art. 22TU pubblico impiego
- art. 11d.lgs. 80/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4,
lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e degli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23
e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno
2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi
riuniti proposti da Antonello Colosimo ed altri contro la Presidenza
del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 676 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Aldo Mancurti ed altri nonché
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avv. Mario Sanino per Aldo Mancurti ed altri e l'avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 giugno 2000 nei giudizi
riuniti promossi con i ricorsi proposti da alcuni dirigenti generali
di diversi Ministeri nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
ministri - aventi ad oggetto l'impugnativa del d.P.R. 26 febbraio
1999, n. 150 (Regolamento recante la disciplina della costituzione e
della tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
statali), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1
luglio 1999 (Linee guida per la definizione dei contratti individuali
della dirigenza), della circolare del 17 gennaio 2000 e della nuova
direttiva del 21 gennaio 2000, anch'esse in materia di contratti
individuali dei dirigenti - il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate, in
riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a),
secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), e degli artt. 15, comma 1, 19, 21,
23 e 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti
legislativi 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e 29 ottobre 1998, n. 387
(Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs.
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 80);
che l'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della
legge n. 59 del 1997, è censurato nella parte in cui - apportando
modifiche ed integrazioni alla precedente legge di delegazione
22 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e
la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico
impiego, di previdenza e di finanza territoriale) - estende il regime
di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali, e rende così applicabili a questi ultimi i principi e
criteri direttivi dettati originariamente dall'art. 2 della citata
legge n. 421 solo per i dirigenti non generali;
che gli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del
d.lgs. n. 29 del 1993, nel testo risultante dalle modificazioni
apportate con i decreti legislativi nn. 80 e 387 del 1998, sono
invece censurati nella parte in cui, disciplinando l'istituzione del
ruolo unico dei dirigenti, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali, la responsabilità dirigenziale ed il trattamento
economico, pone il nuovo regime dei funzionari già inquadrati nella
qualifica di dirigente generale;
che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, la
posizione dei dirigenti generali è necessariamente differenziata
rispetto a quella dei dirigenti di prima fascia, onde per le sue
caratteristiche dovrebbe essere conservata nell'ambito dei residuali
rapporti di pubblico impiego e comunque non potrebbe confluire nel
ruolo unico dei dirigenti;
che la privatizzazione del rapporto di impiego avrebbe
comportato, secondo il Tribunale amministrativo regionale, per i
dirigenti generali uno status di debolezza e precarietà che da una
parte non consente loro di operare secondo i canoni di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98
Cost.), e dall'altra si pone in contraddizione (con conseguente
intrinseca irragionevolezza) con il principio di separazione tra
funzione governativa di indirizzo e controllo e funzione dirigenziale
di attuazione e gestione (art. 3 Cost.);
che si sono costituiti in giudizio i dirigenti generali,
ricorrenti nei giudizi a quibus, aderendo alle prospettazioni
dell'ordinanza di rimessione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza del
ricorso.
Considerato che le norme censurate dal Tribunale amministrativo
regionale rimettente sono state trasfuse nelle corrispondenti
disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), onde - come già ritenuto da questa Corte
(a partire dalla sentenza n. 84 del 1996 e, successivamente, dalle
sentenze n. 454 del 1998 e n. 376 del 2000) - la questione di
legittimità costituzionale deve intendersi trasferita su tali
disposizioni del testo unico e segnatamente sugli artt. 15, comma 1,
19, 21, 22, 23 e 24, comma 2;
che la questione concernente il ruolo unico della dirigenza
pubblica (artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfusi
nei corrispondenti artt. 15, comma 1, e 23 del d.lgs. n. 165 del
2001) è inammissibile perché il Tribunale amministrativo regionale
non ha censurato anche lo specifico criterio di delega posto dalla
lettera b) del quarto comma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997,
che prevede l'istituzione di tale ruolo unico: la questione proposta
- concernendo non già il modo in cui il legislatore delegato ha dato
attuazione alla delega, bensì la previsione stessa del ruolo unico
dei dirigenti - avrebbe dovuto infatti coinvolgere anche il criterio
di delega concernente l'istituzione di tale ruolo unico;
che, nel merito delle censure delle altre disposizioni
impugnate, riferibili invece al diverso e più generale criterio di
delega posto nel secondo periodo della lettera a) del quarto comma
del citato art. 11 della legge n. 59 del 1997, deve ribadirsi - come
questa Corte ha già affermato (sentenza n. 313 del 1996) - che la
privatizzazione del rapporto di impiego pubblico (intesa quale
applicazione della disciplina giuslavoristica di diritto privato)
"non rappresenta di per sé un pregiudizio per l'imparzialità del
dipendente pubblico, posto che per questi (dirigente o no) non vi è
- come accade per i magistrati - una garanzia costituzionale di
autonomia da attuarsi necessariamente con legge attraverso uno stato
giuridico particolare che assicuri, ad es., stabilità ed
inamovibilità", per cui rientra nella discrezionalità del
legislatore disegnare l'ambito di estensione di tale privatizzazione,
con il limite del rispetto dei principi di imparzialità e buon
andamento della pubblica amministrazione e della non irragionevolezza
della disciplina differenziata;
che pertanto l'estensione della privatizzazione anche ai
dirigenti generali rientra nella rilevata discrezionalità del
legislatore in materia, il cui ambito consente di escludere che dalla
non irragionevolezza di una disciplina originariamente differenziata
automaticamente discenda l'ingiustificatezza dell'eventuale
successiva assimilazione;
che, pur nel contesto della generalizzata privatizzazione del
rapporto di impiego dei dirigenti, la posizione del dirigente
generale rimane in ogni caso differenziata anche all'interno del
ruolo unico, considerando che esso contempla comunque due distinte
"fasce" (art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora art. 23 del d.lgs.
n. 165 del 2001), e che la disciplina di significativi momenti del
rapporto (come il conferimento degli incarichi: art. 19 d.lgs. n. 29
del 1993, ed ora l'art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001) riserva ai
dirigenti di prima fascia uno speciale e più favorevole trattamento;
che, più in generale, la disciplina del rapporto di lavoro
dirigenziale nei suoi aspetti qualificanti - in particolare il
conferimento degli incarichi dirigenziali (assegnati tenendo conto,
tra l'altro, delle attitudini e delle capacità professionali del
dirigente) e la loro eventuale revoca (per responsabilità
dirigenziale), nonché la procedimentalizzazione dell'accertamento di
tale responsabilità (artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 29 del 1993, ed ora
artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001) - è connotata da
specifiche garanzie, mirate a presidiare il rapporto di impiego dei
dirigenti generali, la cui stabilità non implica necessariamente
anche stabilità dell'incarico, che, proprio al fine di assicurare il
buon andamento e l'efficienza dell'amministrazione pubblica, può
essere soggetto alla verifica dell'azione svolta e dei risultati
perseguiti;
che i dirigenti generali sono quindi posti in condizione di
svolgere le loro funzioni nel rispetto del principio di imparzialità
e di buon andamento della pubblica amministrazione, tanto più che il
legislatore delegato - nel riformulare gli artt. 3 e 14 del d.lgs.
n. 29 del 1993, con gli artt. 3 e 9 del d.lgs. n. 80 del 1998,
trasfusi ora negli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165 del 2001 - ha
accentuato il principio della distinzione tra funzione di indirizzo
politico-amministrativo degli organi di Governo e funzione di
gestione e attuazione amministrativa dei dirigenti, escludendo, tra
l'altro, che il ministro possa revocare, riformare, riservare o
avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di
competenza dei dirigenti;
che peraltro questa Corte (sentenza n. 275 del 2001) ha anche
ritenuto la legittimità, in materia, della giurisdizione del giudice
ordinario proprio con riferimento ai dirigenti generali sul
presupposto dell'intervenuta privatizzazione del loro rapporto di
impiego.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
1) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti
dagli artt. 15, comma 1, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in riferimento agli
artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo risultante dalle
modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
e 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80), ora sostituiti
dagli artt. 19, 21, 22, e 24, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevata, in
riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte