Art. 98 cost.
[1]I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
[2]Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
[3]Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti