Ordinanza n. 110/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1985 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 751/1976
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 29Costituzione
- art. 31Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la
determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1978 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Trani sul ricorso proposto da Porro
Riccardina, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno
1979;
2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Cabrini
Gianfranco, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo grado di Trani e
Milano con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976,
n. 751, nella parte in cui, pur dopo la sentenza della Corte n. 179 del
1976, esclude la possibilità di procedere ad una separata liquidazione
dell'imposta complementare per i redditi coniugali già definiti con la
procedura del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito
con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata
infondata con sentenza n. 80 del 1980;
che, nonostante il richiamo a parametri costituzionali ulteriori
rispetto a quelli considerati in sentenza, le censure mosse alla norma
impugnata non si discostano da quelle già prese in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976,
n. 751, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli
artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte