Ordinanza n. 110/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1987 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt.12, secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n.
46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dei
corrispondenti artt. 82, primo comma, e 86, primo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promosso con l'ordinanza emessa l'11 dicembre 1979 dalla
Corte dei Conti sul ricorso proposto da Fiore Maria iscritta al n.
698 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 2/1 ss. dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
Ritenuto che:
1) la Corte dei Conti, con ordinanza dell'11 febbraio 1979
(pervenuta alla Corte il 9 ottobre 1985), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12,
secondo comma, e 13 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dei corrispondenti
artt. 82, primo comma, e 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n.1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), in riferimento all'art. 3 Cost.;
2) il giudice a quo deduce che la normativa censurata, la quale
condiziona il diritto a pensione di riversibilità alla circostanza
che l'inabilità a proficuo lavoro sussista al momento della morte
del dipendente o pensionato, viola il principio di uguaglianza in
quanto:
a) la distinzione tra orfani che siano divenuti inabili prima
della morte del genitore ed orfani la cui inabilità sia
successivamente insorta è fonte di discriminazione di situazioni
oggettivamente identiche;
b) per effetto dell'annullamento da parte della Corte (sent. n.
37/85) delle analoghe norme in materia di pensioni di guerra, si è
venuta a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra
orfani maggiorenni di guerra o di pensionati di guerra e orfani
maggiorenni di dipendenti civili o militari dello Stato, per quanto
riguarda la disciplina del requisito dell'inabilità;
3) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che
conclude per l'infondatezza della questione, in quanto già
dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1984;
Considerato che:
1) come rilevato dall'Avvocatura dello Stato, la questione sotto
entrambi i profili dedotti - è stata già esaminata dalla Corte e,
con sentenza n.142 del 1984, dichiarata non fondata sulla base delle
seguenti considerazioni:
a) il sistema della pensione di riversibilità presuppone un
nesso causale fra lo stato di bisogno del figlio inabile ( e non
abbiente) e l'evento-morte del genitore. Precisamente, lo stato di
inabilità, nullatenenza e bisogno viene in considerazione proprio
per via della convivenza, a carico del padre, del figlio maggiorenne,
che versi nelle dette condizioni: convivenza interrotta dal decesso
del genitore. Alla base della normativa censurata vi è l'evidente
esigenza di provvedere immediatamente ai bisogni di chi, pur
maggiorenne, gravava, perché non abbiente ed inabile al lavoro, sul
genitore defunto: pertanto, il momento in cui devono sussistere gli
estremi del beneficio pensionistico è necessariamente quello stesso
in cui il figlio perde il sostegno paterno;
b) quanto alla diversa disciplina tra il regime delle pensioni
di guerra e quello oggetto di censura sotto il profilo del momento in
cui devono risultare soddisfatte le condizioni del trattamento
pensionistico i due regimi anzidetti non hanno alcun tratto in
comune, che possa giustificare la richiesta declaratoria
d'incostituzionalità. La disciplina sottoposta al giudizio della
Corte tiene, anzi, opportunamente conto delle caratteristiche
finalità che, nell'ambito delle sue previsioni, valgono a
distinguere i due ordinamenti pensionistici;
2) le esposte considerazioni valgono anche per le disposizioni
della legge n. 46 del 1958 - non oggetto di censura nel giudizio
deciso con la citata sentenza n.142/84 - in quanto di contenuto
sostanzialmente identico a quello del Testo Unico del 1973; né
vengono addotte, nel presente giudizio, argomentazioni diverse che
possano indurre la Corte a modificare la detta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, secondo comma,
e 13 della legge 15 febbraio 1958, n.46 (Nuove norme sulle pensioni
ordinarie a carico dello Stato) e dei corrispondenti artt. 82, primo
comma, e 86, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092
(Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dalla Corte dei Conti con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: LA PERGOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte