Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PENSIONI - CIVILI E MILITARI - DIPENDENTI PUBBLICI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - DIRITTO DI ORFANI MAGGIORENNI - CONDIZIONE DELL'INABILITA' A PROFICUO LAVORO - ORFANI DIVENUTI INABILI DOPO IL DECESSO DEL GENITORE - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO NEI LORO CONFRONTI - ASSERITA DISPARITA' RISPETTO AGLI ORFANI INVALIDI PRIMA DEL DECESSO DEL GENITORE E RISPETTO AGLI ORFANI MAGGIORENNI DI GUERRA O DI PENSIONATI DI GUERRA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La norma che, ai fini della concessione del trattamento di riversibilita` agli orfani di dipendenti pubblici, distingue tra il figlio maggiorenne che sia inabile alla data del decesso del genitore e quello che lo sia divenuto successivamente, non e` irrazionale poiche` il momento in cui devono sussistere i presupposti del beneficio pensionistico e` necessariamente quello stesso in cui il figlo perde il sostegno paterno; ne` puo` ritenersi discriminatoria, rispetto al trattamento degli orfani di guerra, stabilito in modo uniforme senza riguardo all'epoca di insorgenza dell'invalidita`, in ragione di esigenze di ordine naturale ed etico, peculiari della legislazione pensionistica di guerra. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 12, comma secondo e 13 Legge 15 febbraio 1958, n. 46 e dei corrispondenti artt. 82, comma primo e 86, comma primo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). - S.n. 142/1984.
Riguarda ancheart. 82 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.art. 13 legge 46/1958art. 12 legge 46/1958
IMPIEGO PUBBLICO - PENSIONI - PENSIONE ORDINARIA DI RIVERSIBILITA' - REQUISITI - NULLATENENZA DELL'AVENTE CAUSA AL MOMENTO DELLA MORTE DEL LAVORATORE O DEL PENSIONATO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA RIVERSIBILITA' DELLE PENSIONI DI GUERRA - INSUSSISTENZA - DIVERSA NATURA GIURIDICA DEI DUE ISTITUTI - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENTE DISCIPLINA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Mentre la pensione di riversibilita' ordinaria ha natura retributiva e, in aderenza ad essa, funzione assistenziale, essendo diretta ad assicurare al superstite la continuita' del sostentamento che gia' gravava sul defunto onde correttamente e' richiesto un nesso causale tra lo stato di bisogno dell'avente diritto (e che essa e' rivolta ad ovviare) e l'evento morte del dante causa, la pensione di guerra,invece, ha natura risarcitoria e la sua riversibilita' risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico, per cui agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto e' fatto un trattamento di particolare favore, sicche', correttamente, non si ha riguardo al momento della insorgenza dello stato di bisogno. Non e' irrazionale ed ingiustificata, quindi, la diversa disciplina legislativa che tiene conto di queste differenziazioni. (Manifesta infondatezza, essendo gia' stata decisa nel senso della non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 86, primo comma, e 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata sotto il profilo che dette disposizioni, prevedendo che il requisito della nullatenenza, richiesto per il conseguimento della pensione ordinaria di reversibilita', deve sussistere al momento della morte del lavoratore o del pensionato, comporterebbero una disparita' di trattamento rispetto alla riversibilita' delle pensioni di guerra per le quali tale requisito puo' sorgere in qualsiasi momento, successivo alla morte del dante causa ed a distanza anche di anni). - v., in senso conforme, S. nn. 7 e 8/1980; 142/1984.
Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE PER GLI ORFANI MAGGIORENNI ALLA CIRCOSTANZA CHE I NECESSARI REQUISITI SUSSISTANO AL MOMENTO DEL DECESSO DEL DANTE CAUSA - DIVERSO TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO DELLE PENSIONI DI GUERRA - LEGITTIMITA'. - D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092, ART. 86, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.
L'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel prescrivere che le condizioni necessarie ai fini della erogazione della pensione di riversibilita' agli orfani maggiorenni (convivenza a carico, nullatenenza, inabilita' a lavoro proficuo o eta' superiore ai sessant'anni) debbano sussistere al momento della morte del dante causa (dipendente o pensionato statale), e' intrisecamente razionale e non viola il principio di eguaglianza in riferimento alla diversa previsione valida per l'analoga ipotesi ove si tratti di pensione di guerra. Invero il trattamento di riversibilita' presuppone un nesso causale fra lo stato di bisogno del figlio inabile (e non abbiente) e l'evento morte del genitore ed alla base della citata disposizione sta l'evidente esigenza di provvedere immediatamente alle necessita' di chi, pur maggiorenne, gravava sul genitore defunto per effetto della suddetta condizione, talche' il momento in cui devono sussistere gli estremi del beneficio pensionistico e' necessariamente quello stesso in cui il figlio perde il sostegno paterno, restando escluso che tale criterio di ordine temporale abbia introdotto irrazionali discriminazioni nella cerchia degli orfani maggiorenni; e, per altro verso, il regime delle pensioni di guerra e quello delle pensioni ordinarie sono reciprocamente eterogenei ed autonomi cosi' da non poter costituire, l'uno per l'altro, termine di raffronto ai fini della verifica di osservanza del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 7/1980 e 8/1980; 36/1975 e 37/1975; 113/1968; 147/1971; 55/1980 e 97/1980; 151/1981.
ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI - ORFANI MAGGIORENNI DEL DIPENDENTE O DEL PENSIONATO DECEDUTO ANTERIORMENTE AL 1^ GENNAIO 1958 E CHE, A QUELLA DATA, FOSSERO INABILI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ORFANI DIVENUTI INABILI DOPO LA STESSA DATA - NATURA TRANSITORIA DELLA NORMA - RAZIONALITA' DELLA DIFFERENZIAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio di uguaglianza in tanto puo` ritenersi violato in quanto siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale diversita`. Non e` irragionevole che il legislatore, nell'istituire un trattamento pensionistico di riversibilita` - nella specie, a favore degli orfani maggiorenni, nullatenenti e conviventi a carico del dipendente dello Stato che siano inabili al lavoro - lo attribuisce, in via transitoria, a chi era inabile al lavoro alla data di prima applicazione della legge (1^ gennaio 1958), con cio` derogando alla regola generale che richiede che l'inabilita` sussista alla data del decesso del dipendente. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 86, primo comma e 272 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prospettata sotto il profilo della mancata estensione della norma agli orfani che siano divenuti inabili dopo la predetta data del 1^ gennaio 1958).
sentenza 2/1978massima n. 9908 Riguarda ancheart. 272 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.