Ordinanza n. 110/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/04/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1,
del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal
Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli
Daniela e Malpighi Gabriella ed altra, iscritta al n. 791 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Montanari Malpighi Margherita;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile il Tribunale di
Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 30 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291
del codice civile, nella parte in cui tale norma non condiziona
l'adozione di una persona maggiore di età anche all'assenso dei
figli (o dei discendenti) naturali maggiorenni e riconosciuti
dell'adottante, ove questi esistano;
che, premessa la rilevanza della questione, il giudice
rimettente ha richiamato la sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte,
con la quale l'art. 291 cod. civ. è stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consentiva
l'adozione di maggiorenni, in presenza di discendenti legittimi o
legittimati, neppure qualora costoro fossero consenzienti;
che, secondo il giudice a quo, la medesima ratio è
ravvisabile anche nell'ipotesi di presenza di discendenti naturali;
ma non ha ritenuto possibile una interpretazione adeguatrice
dell'art. 291 cod. civ., richiesta dalla parte con riferimento a
quanto operato da questa Corte con le sentenze n. 166 del 1998 e
n. 99 del 1997;
che il Tribunale di Modena, con successiva ordinanza del
22 giugno 1999, trasmessa a questa Corte per unione agli atti, ha
dichiarato l'estinzione del giudizio a quo avendo le parti nel
frattempo provveduto alla conciliazione della controversia, con
conseguente rinunzia agli atti formalmente accettata.
Considerato che l'estinzione del giudizio a quo non è di per sé
sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilità della
prospettata questione di costituzionalità poiché, secondo
l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in armonia con
l'art. 22 delle "Norme integrative" del 16 marzo 1956, il requisito
della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di
costituzionalità viene sollevato, e non anche il periodo successivo
alla rimessione della questione alla Corte costituzionale (v.
sentenze n. 701 del 1988, nn. 52 e 88 del 1986, n. 300 del 1984,
n. 16 del 1982, n. 135 del 1963 e n. 50 del 1957);
che il giudice rimettente, infatti, da un lato ritenendo che
"il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale" (art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87) si spoglia di ogni potere in
conseguenza della sospensione obbligatoria del processo principale,
dall'altro ben può, dopo il giudizio della Corte, decidere la causa
nel merito, ma per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da
quelle per le quali la questione è stata precedentemente rimessa
alla Corte costituzionale;
che nel caso specifico, peraltro, la questione in esame va
dichiarata inammissibile per motivi concernenti l'originaria
ordinanza di rimessione;
che, infatti, pur avendo la motivazione dell'ordinanza
considerato gli elementi non preclusivi, a distanza di anni, di una
eventuale dichiarazione di nullità dell'adozione di maggiorenni,
tale motivazione, oltre a non tenere conto su questo punto della
giurisprudenza della Corte di cassazione nella sua completezza, è
carente in ordine ad altri passaggi logici necessari per ritenere la
pregiudizialità della questione: in particolare essa non argomenta
sulle ragioni che dovrebbero, a suo avviso, indurre a far discendere
dalla mancanza dell'assenso all'adozione da parte del figlio naturale
riconosciuto elemento diverso dal consenso delle parti del rapporto
adottivo la conseguenza della nullità assoluta, rilevabile in ogni
momento, del decreto di adozione, anziché quella dell'irregolarità
del procedimento seguito;
che tale questione, pertanto, dev'essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dal
Tribunale di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte