Ordinanza n. 110/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/2002 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 205/1999
- art. 5legge 205/1999
- art. 19d.lgs. 507/1999
usata come parametro
citata
- art. 116Codice della strada
- art. 186Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della
legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), e 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), promossi, con ordinanze emesse l'8 e il 1 marzo 2001, il
5 giugno e il 3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), dal tribunale di
Firenze, rispettivamente iscritte ai numeri 489, 490, 730, 781, 782,
783, 784 e 785 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25, 39 e 40, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con otto ordinanze, emesse in data 1 marzo 2001,
8 marzo 2001, 5 giugno 2001 e 3 luglio 2001 (n. 5 ordinanze), il
tribunale di Firenze ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e
tributario), e dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205);
che le disposizioni sopra indicate sono denunciate, da talune
delle ordinanze in epigrafe, nella parte in cui non prevedono la
depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente
di guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso
di alcool (r.o. numeri 489, 490 del 2001) o in stato di ebbrezza
(r.o. nn. 730, 781, 784, 785 del 2001);
che le medesime disposizioni vengono, al tempo stesso,
censurate, da talune altre delle ordinanze in epigrafe, nella parte
in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito
dall'art. 187, comma 4, del codice della strada, in relazione
all'art. 186, comma 2, del medesimo codice, limitatamente al
comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un
veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze
stupefacenti (r.o. numeri 782 e 783 del 2001);
che, ad avviso del giudice a quo la scelta del legislatore di
depenalizzare la contravvenzione di guida senza patente, di cui
all'art. 116 del codice della strada, ma non le fattispecie di reato
previste dagli artt. 186 e 187 del medesimo codice, appare del tutto
illogica in quanto la condotta di chi guida un'automobile senza
patente, e quindi senza esperienza, è più pericolosa, per
l'incolumità pubblica, di quella di chi, avendo dimostrato di essere
in grado di condurre un autoveicolo superando l'esame di
abilitazione, viene trovato in uno stato di momentanea alterazione,
della cui effettiva incidenza negativa sulla capacità di guida la
legge non richiede l'accertamento;
che, pertanto, le norme denunciate contrasterebbero, secondo
il giudice a quo con l'art. 3 della Costituzione, in quanto
determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra la
condotta di chi guida un veicolo senza aver mai conseguito la
patente, oggi punita con la sanzione amministrativa, e la condotta di
chi, avendo conseguito la patente stessa, guida un veicolo in stato
di temporanea, presunta, alterazione dovuta al consumo di alcool o di
sostanze stupefacenti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni
identiche, o quantomeno analoghe, vanno riuniti, per essere
congiuntamente decisi;
che la questione di legittimità costituzionale delle norme
denunciate - nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del
reato previsto e punito dall'art. 187, comma 4, del codice della
strada, in relazione all'art. 186, comma 2, del medesimo codice,
limitatamente al comportamento di chi, conseguita la patente di
guida, conduce un veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di
sostanze stupefacenti - è stata già dichiarata manifestamente
infondata, da questa Corte, con ordinanza n. 144 del 2001;
che, nella predetta ordinanza, la Corte - dopo aver premesso
che rientra nella discrezionalità legislativa il potere di
configurare le ipotesi criminose e di depenalizzare fatti dianzi
costituenti reato, e, al tempo stesso, che uno scrutinio che
direttamente investa il merito delle scelte sanzionatorie del
legislatore è possibile solo ove l'opzione normativa contrasti in
modo manifesto con il canone della ragionevolezza - ha ritenuto che
la scelta del legislatore di non estendere la depenalizzazione anche
alla fattispecie di guida in stato di alterazione dovuto all'uso di
sostanze stupefacenti non può ritenersi irragionevole solo a motivo
delle valutazioni espresse dal rimettente in ordine alla
asserita maggiore pericolosità della condotta di chi guida senza
aver conseguito la prescritta abilitazione rispetto a quella di chi,
pur avendo regolarmente conseguito la patente, viene sorpreso alla
guida in stato di alterazione dovuto all'uso di stupefacenti;
che il rimettente non prospetta profili di censura nuovi o
diversi da quelli già esaminati dalla Corte nella citata ordinanza;
che le argomentazioni sviluppate nella predetta ordinanza
n. 144 del 2001 appaiono estensibili, avuto riguardo alle prospettate
ragioni di censura, anche alla questione di legittimità
costituzionale delle norme denunciate, nella parte in cui non
prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito
dall'art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al
comportamento di chi, conseguita la patente di guida, conduce un
veicolo in stato di alterazione dovuto all'uso di alcool;
che, pertanto, entrambe le questioni devono reputarsi
manifestamente infondate.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno
1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori e modifiche al sistema penale e tributario), e dell'art. 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, con
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte