Ordinanza n. 1100/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116r.d. 1736/1933
usata come parametro
citata
- art. 133Codice penale
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo
comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno
bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il
23 ottobre 1987 dal Pretore di Gardone Val Trompia, nel procedimento
penale a carico di Bertuzzi Luciano, iscritta al n. 282 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gardone
Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione
di legittimità costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21
dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e
sull'assegno circolare);
che il giudice a quo lamenta, in particolare, che ai fini della
configurabilità dell'aggravante di cui alla disposizione impugnata,
la disposizione medesima non precisi i criteri atti ad individuare
l'ipotesi astratta ("nei casi più gravi") lasciando ciò
all'apprezzamento del giudicante, con conseguente violazione del
principio di tassatività della fattispecie penale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. n. 1736 del
1933;
che, nella citata pronuncia, veniva ribadito quanto già
affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioè che "la
formula 'nei casi più gravi' ricorre più volte nelle leggi penali
speciali; che la formula medesima implica un più vincolato governo
del potere discrezionale del giudice, in quanto viene ad aggiungersi
alla garanzia di legalità rappresentata dalla fissazione dei minimi
e massimi della pena in esame; e che il giudice deve comunque tener
conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 c.p. circa
la valutazione della 'gravità del reato'";
che l'ordinanza di rimessione non svolge argomentazioni nuove ed
idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, pertanto, la questione prospettata dal Pretore di Gardone
Val Trompia deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. 21 dicembre
1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno
circolare) sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dal Pretore di
Gardone Val Trompia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte