Ordinanza n. 111/1982
Altra decisione · depositata il 10/06/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8r.d. 1022/1941
- art. 50r.d. 1022/1941
usata come parametro
citata
- art. 12r.d. 122/1931
- art. 78legge 919/1931
- art. 29r.d. 2903/1923
- art. 16r.d. 2616/1923
- art. 9r.d. 1210/1872
- art. 50r.d. 1210/1872
- art. 16legge 180/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma
primo, n. 1, 9, comma secondo, e 50 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
(ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 12 del r.d. 26
gennaio 1931, n. 122 (nuovo ordinamento della giustizia militare),
conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22
dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel
servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello
dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19
ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario
militare) e dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte
"2316" - modificazioni all'ordinamento della giustizia militare),
giudizi promossi con ordinanze emesse il 7 dicembre 1977 dal Tribunale
militare territoriale di La Spezia e il 27 giugno 1979 e il 12 giugno
1980 dal Tribunale militare territoriale di Padova, rispettivamente
iscritte al n. 33 del registro ordinanze 1978, al n. 903 del registro
ordinanze 1979 e al n. 681 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 1978 e nn. 43 e 325
del 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di La Spezia, con
ordinanza del 7 dicembre 1977, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 8 e 50 dell'ordinamento giudiziario militare
di pace, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, in riferimento
agli artt. 102, secondo comma,106, primo comma, e 108, secondo comma,
della Costituzione;
ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova, con
ordinanze 27 giugno 1979 e 12 giugno 1980, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 9 e 50 r.d.n. 1022 del 1941
cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies, che approva il
Regolamento organico pel servizio del Tribunale supremo di Guerra e
Marina, nonché quello dei Tribunali militari per l'Esercito e per
l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n. 2316, recante modificazioni
all'ordinamento della giustizia militare; 29 r.d. 30 dicembre 1923, n.
2903, recante norme di attuazione del r.d. 19 ottobre 1923 n. 2316 e
nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare; 12 r.d. 26
gennaio 1931 n. 122, recante il nuovo ordinamento della giustizia
militare, convertito in 1. 18 giugno 1931 n. 919, e che tutte le
questioni sono state sollevate con riferimento agli artt. 102, secondo
comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;
considerato che nel corso dei presenti giudizi di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la legge 7 maggio 1981, n. 180
(modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), che, con
l'art. 16, ha abrogato, tra l'altro, le norme impugnate;
rilevato che, di conseguenza, si rende necessario che i Tribunali
militari di La Spezia e di Padova procedano ad un nuovo esame della
rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto
della norma sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 33 del 1978, 903 del 1979
e 681 del 1980;
ordina la restituzione degli atti ai Tribunali militari di La Spezia
e di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte