Ordinanza n. 1119/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 206/1987
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 1legge 478/1987
- art. 2legge 393/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.
25 maggio 1987, n. 206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad
uso non abitativo, di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti
emessi dalle Ferrovie dello Stato, nonché interventi per il settore
distributivo") promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal
Pretore di Fiorenzuola d'Arda nel procedimento civile vertente tra
Grignaffini Bernardo e Merli Beniamino, iscritta al n. 829 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di costituzione di Grignaffini Bernardo nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9.11.1988 il Giudice relatore
Luigi Mengoni.
ORDINANZA
Ritenuto che, con ordinanza del 24 luglio 1987, il Pretore di
Fiorenzuola d'Arda ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l.
25 maggio 1987 n. 206, in materia di locazione di immobili ad uso non
abitativo;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
siccome avente per oggetto una norma contenuta in un decreto legge
non convertito, e quindi privato di efficacia ex tunc ai sensi
dell'art. 77, terzo comma, Cost.;
che la parte locatrice, costituita in giudizio, ha prodotto
"note d'udienza" nelle quali contesta l'eccezione opposta
dall'Avvocatura, rilevando che gli effetti della norma in questione
sono stati fatti salvi, e quindi riportati in vita, dall'art. 1,
secondo comma, della legge 25 novembre 1987 n. 478, che ha convertito
il d-l. 25 settembre 1987 n. 393, nel cui art. 2 è riprodotta una
disposizione identica a quella impugnata.
Considerato che, in conseguenza della mancata conversione in
legge, il d.-l. n. 206 del 1987 deve ormai considerarsi come mai
esistito quale fonte di diritto a livello legislativo;
che non giova a mantenerlo in vita la successiva legge 25
novembre 1987 n. 478, che ne ha ripetuto parzialmente il contenuto
con salvezza dei rapporti in base ad esso insorti, in quanto una
norma di convalida ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., non
forma un idoneo equipollente della legge di conversione (cfr. Corte
cost. n. 59 del 1982, n. 307 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 25 maggio 1987 n.
206 ("Norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,
di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle Ferrovie
dello Stato, nonché interventi per il settore distributivo"),
sollevata dal Pretore di Fiorenzuola d'Arda con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte