Ordinanza n. 112/1982
Altra decisione · depositata il 10/06/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12r.d.l. 122/1931
usata come parametro
- art. 102Costituzione
- art. 108Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 15legge 570/1951
citata
- art. 58Codice penale
- art. 78legge 919/1931
- art. 29r.d. 2903/1923
- art. 16r.d. 2616/1923
- art. 9r.d. 1022/1941
- art. 15r.d. 1022/1941
- art. 50r.d. 1022/1941
- art. 1legge 570/1951
- art. 9r.d. 1210/1872
- art. 50r.d. 1210/1872
- art. 3legge 121/1981
- art. 23legge 121/1981
- art. 71legge 121/1981
- art. 104legge 121/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del
r.d.l.26 gennaio 1931, n. 122 (ordinamento giudiziario militare di
pace), conv. in legge 18 giugno 1931, n. 919; dell'art. 78 del r.d. 22
dicembre 1872, n. 1210 sexies (che approva il Regolamento organico pel
servizio del Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché per quello
dei Tribunali militari per l'Esercito e per l'Armata); dell'art. 29 del
r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903 (norme di attuazione del r.d. 19
ottobre 1923, n. 2316 e nuove disposizioni dell'ordinamento giudiziario
militare); dell'art. 16 del r.d. 19 ottobre 1923, n. 2616 (recte "2316"
modificazioni all'ordinamento della giustizia militare); degli artt. 9,
comma 2,15 e 50, comma 2, del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022
(ordinamento giudiziario militare di pace); dell'art. 1 della legge 4
maggio 1951, n. 570 (rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei
tribunali militari territoriali) e dell'art. 58, comma 2, del codice
penale militare di pace, giudizio promosso con ordinanza emessa il 30
ottobre 1979 dal Tribunale militare territoriale di Padova nel
procedimento penale a carico di Cortese Pasquale ed altro, iscritta al
n. 11 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale militare territoriale di Padova, con
ordinanza 30 ottobre 1979, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 9 e 50 dell'ord. giud. mil. di pace
approvato con r.d. n. 1022 del 1941 cit.; 78 r.d. 22 dicembre 1872, n.
1210 sexies, che approva il Regolamento organico pel servizio del
Tribunale supremo di Guerra e Marina, nonché quello dei Tribunali
militari per l'Esercito e per l'Armata; 16 r.d. 19 ottobre 1923, n.
2316, recante modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
29 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2903, recante norme di attuazione del r.d.
19 ottobre 1923 n. 2316 e nuove disposizioni sull'ordinamento
giudiziario militare; 12 r.d.l. 26 gennaio 1931, n. 122, recante il
nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in l. 18 giugno
1931, n. 919, con riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108,
secondo comma, Cost., nonché degli artt. 15 r.d. n. 1022 del 1941
cit., 1 l. 4 maggio 1951, n. 570, disciplinante la rappresentanza del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
custodia nella composizione dei tribunali militari territoriali, e 58,
secondo comma, cod. pen. mil. di pace, con riferimento all'art. 3
Cost.;
considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità
costituzionale è entrata in vigore la legge 1 aprile 1981, n. 121,
contenente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, la quale, tra l'altro, dispone, negli artt. 3, 23, 71, 104,
che l'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile, che il Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza è disciolto e gli appartenenti
entrano a far parte della detta Amministrazione, che essi sono soggetti
alla giurisdizione penale ordinaria e che i procedimenti pendenti a
loro carico davanti ai tribunali militari sono trasferiti all'autorità
giudiziaria competente per territorio e per materia;
ritenuto che pertanto si appalesa necessario che il giudice a quo
proceda a riconsiderare la situazione in base alla predetta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte