Ordinanza n. 112/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 1074/1971
- art. 7legge 358/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 6
dicembre 1971, n. 1074, ("Norme per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per
l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante")
come sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358
("Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nelle scuole secondarie ed artistiche"), promosso con ordinanza
emessa il 24 aprile 1981 dal Consiglio di Stato - Sezione VI
giurisdizionale, iscritta al n. 463 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno
1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, come
sostituito dall'art. 7 della legge 14 agosto 1974, n. 358, nella
parte in cui tale disposizione - nello stabilire un compenso
aggiuntivo per i docenti incaricati di impartire lezioni teoriche ai
partecipanti ai corsi di abilitazione previsti da detta legge del
1971, n. 1074 - non contempla anche i docenti degli istituti di
istruzione secondaria, prescelti per lo svolgimento del tirocinio da
parte degli abilitandi;
che, ad avviso del giudice a quo, ciò creerebbe una
ingiustificata disparità a danno di questi ultimi docenti esclusi
dal compenso aggiuntivo, ancorché sottoposti ad un aggravio di
lavoro;
che l'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità
della questione, assumendo che il giudice a quo non avrebbe
preventivamente risolto i profili attinenti alla ammissibilità del
ricorso di primo grado e in subordine ha dedotto l'infondatezza della
questione;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità dedotta
dall'Avvocatura dello Stato è infondata, essendo sufficiente la
motivazione contenuta nell'ordinanza di rimessione circa la rilevanza
della questione e non spettando a questa Corte l'indagine relativa ai
profili di rito attinenti al giudizio a quo;
che, relativamente al merito della sollevata questione, non
appare arbitrario che la norma denunciata abbia previsto un compenso
solo per coloro cui siano stati affidati precisi compiti (svolgimento
di lezioni teoriche, direzione di gruppi di studio, etc.) e non anche
per gli insegnanti delle classi presso le quali doveva svolgersi il
tirocinio degli abilitandi, trattandosi di compiti obiettivamente
diversi, il che giustifica il diverso apprezzamento che ne ha fatto
il legislatore, dal punto di vista retributivo, ed esclude l'asserito
contrasto con l'art. 3 Cost.;
che non può ravvisarsi neppure, nella norma denunciata, un
contrasto con l'art. 36 Cost., tenuto appunto conto che, per i
docenti delle classi prescelte per il tirocinio, il fatto della
presenza dei tirocinanti non sembra ictu oculi incidere in misura
apprezzabile - dal punto di vista quantitativo e qualitativo - sui
compiti di istituto;
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074,
("Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle
scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale
insegnante e non insegnante"), come sostituito dall'art. 7 della
legge 14 agosto 1974, n. 358, ("Nuove norme per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ed
artistiche"), sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli
artt. 3 e 36 Cost., con ordinanza del 24 aprile 1981.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte