Ordinanza n. 112/1989
Altra decisione · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 25/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,
del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25 (Norme in materia di
assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili
ultrasessantenni), convertito, con modificazioni, nella legge 21
marzo 1988, n. 93, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1988 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Pagani Angelo e il Ministero
dell'Interno ed altro, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Pattini Arturo e il Ministero
dell'Interno ed altro, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1988
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di costituzione di Pagani Angelo, di Pattini Arturo
e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv.to Luciano Petronio per Pagani Angelo e Pattini
Arturo, l'avv.to Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza in data 27
febbraio 1988 (R.O. n. 215 del 1988), nel procedimento civile
promosso da Pagani Angelo nei confronti del Ministero dell'Interno e
dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
pensione di inabilità civile ed alla pensione sociale sostitutiva
nonché all'indennità di accompagnamento, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, in riferimento agli artt. 3,
38, primo comma, 24 e 113 della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata,
autorizzando l'I.N.P.S. a corrispondere le prestazioni già liquidate
in favore dei mutilati, invalidi civili e sordomuti, anche se
riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di
età, ma a condizione che tale liquidazione sia anteriore alla data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988, risulta
palesemente irrazionale perché, pur recependo il principio
dell'attribuibilità delle menzionate prestazioni, nel caso in cui il
riconoscimento del relativo diritto sia intervenuto dopo il
compimento di tale età da parte dell'interessato, ne subordina, poi,
l'operatività alla sussistenza del mero requisito temporale della
suddetta anteriorità, così illegittimamente discriminando fra
soggetti che versano in identica situazione e che possono vedersi
assicurato o non il diritto al trattamento in questione a seconda
della maggiore o minore solerzia dell'apparato burocratico preposto
ai necessari accertamenti amministrativi;
che, di conseguenza, la norma inciderebbe altresì
illegittimamente sul diritto dei soggetti sfavoriti
(dall'impossibilità di far valere il ricordato requisito temporale)
di vedersi assicurati mezzi di sussistenza adeguati alle proprie
necessità, col corollario della ulteriore violazione degli artt. 24
e 113 della Costituzione, in quanto l'astratta riconoscibilità, in
favore di costoro, del diritto alla pensione di inabilità non può
condurre ad un provvedimento giudiziale di condanna dell'I.N.P.S.
alla corresponsione della pensione sociale sostitutiva;
che con successiva ordinanza in data 8 aprile 1988 (R.O. n. 453
del 1988) lo stesso Pretore di Parma, nel procedimento civile
promosso da Pattini Arturo nei confronti del Ministero dell'Interno e
dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
pensione di inabilità civile e di quella sociale sostitutiva, ha
sollevato nuovamente la sopra esposta questione di legittimità
costituzionale censurando l'art. 1, primo comma, del citato
decreto-legge n. 25 del 1988, nel testo risultante dalla legge di
conversione 21 marzo 1988, n. 93, che, sopprimendo il secondo ed il
terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto-legge n. 25 del 1988,
avrebbe ulteriormente limitato le ipotesi di soddisfacimento concreto
del diritto alla pensione già riconosciuto;
Considerato che i due giudizi, attesa l'identità delle questioni,
possano essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che le domande in via amministrativa degli interessati, dirette
ad ottenere l'accertamento del proprio stato invalidante e la
concessione delle provvidenze di legge sono state proposte, in
entrambe le fattispecie di cui ai giudizi a quibus anteriormente alla
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 25 del 1988;
che il giudice remittente ha riconosciuto, con sentenze non
definitive, il diritto degli interessati alla pensione di invalidità
civile con decorrenza rispettiva dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio
1985;
che, ad avviso dello stesso giudice, la disciplina della materia
previgente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 1988
avrebbe consentito la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della
pensione sociale sostitutiva di quella di invalidità civile, in
presenza delle condizioni reddituali previste per la seconda e
dell'avvenuto compimento dell'età pensionabile stabilita per la
prima;
che nelle ordinanze di rimessione il giudice a quo non precisa
le ragioni per cui, pur essendo avvenuto il riconoscimento del
diritto suddetto con riferimento ad epoca di vigenza della testé
menzionata disciplina anteriore al decreto-legge n. 25 del 1988,
individui, poi, in tale ultima fonte normativa, la preclusione al
riconoscimento del conseguente diritto all'erogazione della pensione
sociale sostitutiva, alle ricordate condizioni, ed alla condanna
dell'I.N.P.S. al versamento delle correlative prestazioni;
che, invero, la liquidazione di queste ultime attiene alla fase
meramente esecutiva del rapporto accertato con le già pronunciate
sentenze non definitive e si radica, pertanto, essa stessa in un
momento anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del
1988, come il diritto che ha costituito oggetto del suddetto
accertamento;
che, conseguentemente, appare necessario che il giudice a quo
riesamini la rilevanza della questione alla luce di tali circostanze
e che a tal fine gli vengano restituiti gli atti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte