Ordinanza n. 112/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e
54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il 31 maggio 1990 dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Pignataro Maggiore nel procedimento civile vertente tra
Jemma Ugo e l'Esattoria Consorziale di Pastorano - Camigliano ed
altri, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta
ex art. 700 del codice di procedura civile la sospensione della
riscossione d'imposte dirette, iscritte a ruolo per un terzo
dell'importo accertato, il Pretore di Santa Maria Capua Vetere,
sezione distaccata di Pignataro Maggiore, dopo aver concesso tale
misura cautelare, ha sollevato, con ordinanza emessa il 31 maggio
1990, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui dette norme non
consentono al giudice ordinario di sospendere l'esecuzione coattiva
per la riscossione delle imposte;
che a parere del giudice a quo il potere di sospensione non
dovrebbe essere accordato unicamente all'Intendente di finanza, in
quanto ciò concreterebbe un ingiustificato privilegio in favore
dell'amministrazione finanziaria che è parte nel giudizio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha preliminarmente
eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza,
concludendo nel merito per l'infondatezza;
Considerato che questa Corte ha in più occasioni dichiarato
l'infondatezza della questione, osservando come contro gli atti
esecutivi il contribuente sia tutelato, oltreché dal potere di
sospensione attribuito all'Intendente di finanza - soggetto al
sindacato del giudice amministrativo - e dalla iscrizione a ruolo
soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati, anche
attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni
tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio (cfr.
sentenze nn. 63/1982, 67/1974 e 87/1962 e ordinanze nn. 916/1988 e
288/1986);
che peraltro l'ordinanza di rimessione è stata pronunziata dopo
che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento di
sospensione dell'esecuzione ex art. 700 del codice di procedura
civile, onde, essendo esaurito il giudizio a quo, manca il requisito
della rilevanza della questione nel giudizio stesso;
che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile (cfr.
ordinanze nn. 92/1990, 142 e 1158/1988, 428/1987, 68/1986 e
252/1985);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), sollevata, in relazione agli artt. 24 e 113 della
Costituzione, dal Pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Pignataro Maggiore, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte