Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - IMPOSTA DI BOLLO - RISCOSSIONE COATTIVA - POSSIBILITA', PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI - ESCLUSIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - 'IUS SUPERVENIENS': D.LGS. N. 46 DEL 1999 - APPLICABILITA' (IN ASTRATTO) - NECESSITA' DEL RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Milano) degli atti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3, l. 29 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui, rinviando all'art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 per la riscossione coattiva dell'imposta di bollo, richiama indirettamente gli artt. 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (questione sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.), in quanto, successivamente alla proposizione della relativa questione, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 ha riordinato la disciplina della riscossione mediante ruolo, sostituendo l'intero Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la riscossione coattiva, e quindi anche gli artt. 53 e 54, con norme (in particolare, artt. 16 e 29) che hanno modificato le disposizioni cui rinviano quelle impugnate, e determinato un mutamento complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il riesame della perdurante rilevanza della questione proposta.
Riguarda ancheart. 16 legge 408/1990art. 67 d.P.R. 43/1988art. 29 d.lgs. 46/1999art. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 16 d.lgs. 46/1999
ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE - RISCOSSIONE DI ENTRATE DI NATURA NON TRIBUTARIA (NELLA SPECIE: CANONI PER FORNITURE) AD ESSO SPETTANTI - RINVIO ALLE NORME APPLICABILI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI L'UTENTE CONTESTI L'ESISTENZA O L'ENTITA' DEL CREDITO DELL'ENTE, DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI - IRRAGIONEVOLE DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA, NON PRECLUSIVA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ADOTTATA RIGUARDO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE DI ALTRI SERVIZI PUBBLICI (ENEL, SIP, AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DEL METANO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRA CENSURA.
Col precludere all'autorita' giudiziaria - attraverso il rinvio agli "obblighi nascenti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette" e la conseguente applicabilita', nella riscossione delle entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, degli artt. 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - di sospendere - nelle controversie in cui l'utente contesti l'esistenza o l'entita' del credito (nella specie: per canoni pretesi dall'Ente) - l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi a tali entrate, l'art. 11, legge 23 settembre 1920, n. 1365 (come modificato dall'art. 1, legge 13 dicembre 1928, n. 3233) si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Dal punto di vista della tutela giurisdizionale - alla cui maggiore intensita' concorre comunque anche la tutela cautelare - non si giustifica, infatti - non ricorrendo, per le entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, le esigenze connesse, nella disciplina della riscossione delle imposte dirette, alla superiore finalita' di assicurare comunque le entrate dello Stato - la disparita' di trattamento che l'utente subisce rispetto alle controversie concernenti altri servizi pubblici (ENEL, SIP, Azienda di distribuzione del metano) non ricompresi nel sistema di riscossione esattoriale, dovendo anche considerarsi al riguardo, che per la riscossione delle entrate dell'Ente per l'Acquedotto pugliese non e' neppur dato giovarsi del sistema di gradualita' nella realizzazione del credito previsto per le imposte dall'art. 15 del d.P.R. n. 602. Pertanto - assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 113 Cost. - l'art. 11, legge n. 1365 del 1920 (come modificato dall'art. 1, legge n. 3233 del 1928) deve essere dichiarato illegittimo, 'in parte qua'. - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 11 legge 1365/1920art. 1 legge 3233/1928art. 54 Riscossione imposte sul reddito
CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSO PAGAMENTO DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA E MANCATA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OPPOSIZIONE AVVERSO LA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME PRETESE IN BASE AL TITOLO ESECUTIVO COSTITUITO DAL VERBALE - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUTORIETA' DEL RUOLO - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', RISPETTO AI GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA, PER GLI STESSI TIPI DI INFRAZIONE, IN SEGUITO A RICORSO AMMINISTRATIVO, NEI QUALI INVECE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E' SICURAMENTE AMMESSA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Nei casi di infrazione alle norme del codice della strada in cui, per l'omesso pagamento della sanzione in misura ridotta e la mancata proposizione del ricorso al prefetto, il verbale di accertamento secondo il disposto degli impugnati artt. 203, comma 3, e 206 del nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce titolo esecutivo, alla stregua degli stessi principi - per cui il mancato preventivo esperimento del ricorso al prefetto, in quanto previsto senza una espressa comminatoria di decadenza, non puo' precludere l'azione giudiziaria - in base ai quali la Corte ha piu' volte riconosciuto, con interpretazione adeguatrice, la ammissibilita' della opposizione avverso la cartella esattoriale, deve ritenersi - con interpretazione anche in cio' adeguatrice - che quando - come nel caso di specie - la opposizione alla cartella esattoriale sia stata proposta, sia consentito al giudice - in virtu' del rinvio operato dall'art. 205, comma 3, del codice della strada, come modificato dall'art. 107 del d.lg. n. 360 del 1993, all'art. 22 della legge n. 689 del 1981 - di disporre la sospensione dell'esecuzione. Sicche' vanno respinte - in quanto formulate in base al contrario assunto - le proposte censure di incostituzionalita'. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 113 e 3 Cost., degli artt. 203, comma 3, e 206, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 53 e 54, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). - Sulla esperibilita', nelle ipotesi suddette, del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale, v. S. nn. 255/1994 e 311/1994, nonche' O. n. 315/1995. Per la illegittimita' costituzionale, non essendo praticabile una interpretazione adeguatrice, di norma che, in ordine alla riscossione di entrate non tributarie dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, richiamando le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette, impediva all'autorita' giudiziaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, v. quindi S. n. 318/1995. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 203 Codice della stradaart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 296 d.lgs. 285/1992
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO - ESECUZIONE COATTIVA - POTERE DI SOSPENSIONE NON ATTRIBUITO AL GIUDICE ORDINARIO INVESTITO DELL'OPPOSIZIONE, MA, CON INGIUSTIFICATO PRIVILEGIO, SOLO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta pronunciata dopo l'emanazione, da parte del giudice a quo, del richiesto provvedimento di sospensione della esecuzione ex art. 700 c.p.c..
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO - LAMENTATA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, per averla il giudice a quo sollevata successivamente all'emanazione del richiesto provvedimento cautelare di sospensione della riscossione dell'imposta, e quindi dopo avere esaurito con tale provvedimento ogni suo potere.
sentenza 92/1990massima n. 15064 Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - RISCOSSIONE COATTIVA - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - LAMENTATA CARENZA DI TUTELA GIURISDIZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa. - O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987, 142/1988, 1158/1988 e 92/1990
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE ALL'INTENDENZA DI FINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ARTT. 15, 39, 53, 54. - COST., ARTT. 24, 113.
La questione di legittimita` costituzionale sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. dopo l'emanazione da parte del pretore dei provvedimenti d'urgenza va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza essendo il giudizio a quo gia` esaurito. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimen- to agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39 ,53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado,venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e, attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere dell'autorita` giudiziaria). - cfr. O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987.
Riguarda ancheart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul reddito
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE DI IMPOSTA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione, per difetto di rilevanza, in quanto sollevata dal giudice 'a quo' dopo aver ordinato la sospensione della esecuzione. - v. O. nn. 426/1987, 142/1988 e 916/1988.
Riguarda ancheart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul reddito
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - ISCRIZIONE A RUOLO DI UN TERZO DEL TRIBUTO CORRISPONDENTE ALL'IMPONIBILE ACCERTATO - RISCOSSIONE COATTIVA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - ATTRIBUZIONE ESCLUSIVA ALL'INTENDENTE DI FINANZA - INAPPLICABILITA' DELLE OPPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 615-618 COD.PROC.CIV. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - ARTT. 15, 39, 53, 54 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602. - ARTT. 24, 102, 113 COST.
Le questioni sollevate successivamente all'emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari (di sospensione della riscossione dell'imposta) difettano del necessario requisito della rilevanza, avendo i giudici rimettenti esaurito con tali provvedimenti ogni loro potere.(Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 24, 102, 113 - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per i quali, in pendenza di giudizio tributario di primo grado e di iscrizione a ruolo di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato, al solo Intendente di finanza e` attribuito il potere di sospendere la riscossione; e dell'art. 54 dello stesso decreto, in quanto non ammette le opposizioni di cui agli artt. 615-618 c.p.c.).
Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul reddito
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI PROCEDIMENTI EX ART. 700 C.P.C., DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale - sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere della autorita' giudiziaria. Le questioni sono state sollevate, infatti, dopo che il pretore aveva emanato i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. e confermato addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - O. n. 252/1985.
sentenza 68/1986massima n. 12309 Riguarda ancheart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul reddito
IMPOSTE E TASSE - GIUDIZIO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO - ISCRIZIONE NEI RUOLI DI UN TERZO DEL TRIBUTO - PROCEDURA DI RISCOSSIONE - POTERE DI SOSPENSIONE DELL'INTENDENTE DI FINANZA - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, SOLLEVATA NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C., DOPO L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI D'URGENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - dpr 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54. - cst artt. 24 e 113.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in un procedimento ex art. 700 c.p.c. - in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione - degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado, venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e attribuendo solo all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorita' giudiziaria. Infatti, la questione e' stata sollevata dopo che il giudice a quo aveva emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., confermando addirittura gli stessi nelle successive udienze di comparizione. - S. nn. 8 e 146/1984.
Riguarda ancheart. 39 Riscossione imposte sul redditoart. 15 Riscossione imposte sul redditoart. 54 Riscossione imposte sul reddito
TRIBUTI IN GENERE - ESECUZIONE ESATTORIALE - SOSPENSIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 87/1962, 63/1982 e O. n. 29/1963.
Riguarda ancheart. 208 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 54 Riscossione imposte sul redditoart. 209 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.