Ordinanza n. 112/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/03/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 140/1985
- art. 10legge 140/1985
- art. 7legge 317/1987
- art. 5legge 140/1985
- art. 10legge 140/1985
- art. 10legge 317/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della
legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di
trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e degli
artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in
materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi
extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi
speciali gestiti dall'I.N.P.S.), convertito, con modificazioni, nella
legge 3 ottobre 1987, n. 398, promosso con ordinanza emessa il 2
luglio 1991 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Armando Forte ed altri ed E.N.P.A.L.S., iscritta al n.
634 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,
pensionati E.N.P.A.L.S., avevano richiesto gli aumenti previsti -
dall'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 - per le pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità,
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, il Pretore di
Venezia, con ordinanza emessa il 2 luglio 1991, ha sollevato, in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della norma citata, nonché dell'art. 10
della stessa legge e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31
luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3
ottobre 1987, n. 398, nella parte in cui non prevedono che i
miglioramenti economici da esse stabiliti vengano estesi anche alle
pensioni E.N.P.A.L.S.;
che il giudice a quo osserva come la rivalutazione prevista a
favore delle pensioni dell'A.G.O. dalla legge 15 aprile 1985, n. 140,
fosse stata dalla medesima normativa rinviata a "separati
provvedimenti" per tutte le altre gestioni sostitutive od esonerative
dell'assicurazione generale (provvedimenti contenuti nella legge 3
ottobre 1987, n. 398, concernente tutte le altre forme di previdenza
ma non l'E.N.P.A.L.S.);
che inoltre il Pretore rimettente rileva come il decreto-legge
22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di
perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e
pubblico), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio
1991, n. 59 (sopravvenuto il quale, la Corte aveva restituito gli
atti ad altri giudici che avevano sollevato la medesima questione)
non avrebbe in realtà risolto il problema;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha
concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione;
Considerato che la censura è sostanzialmente rivolta nei
confronti della recente normativa di cui al decreto-legge 22 dicembre
1990, n. 409, per l'asserita tardività con cui il legislatore
avrebbe ottemperato alle indicazioni contenute nell'art. 10 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, realizzando, per i pensionati in
argomento, una disciplina in cui i coefficienti di rivalutazione
risulterebbero inferiori rispetto al congegno perequativo attuato nel
regime generale;
che il giudice a quo si duole altresì della discrasia temporale
tra il richiamato decreto-legge n. 409 del 1990 ed il precedente
decreto-legge n. 317 del 1987 che ha previsto miglioramenti economici
per le pensioni a carico di altre forme di previdenza sostitutive ed
esonerative;
che, a prescindere dai limiti del sindacato di costituzionalità
connessi al confronto tra diverse gestioni, è evidente come il
prospettato vizio di illegittimità non discenda dalle norme
impugnate, bensì, se mai, dal più volte citato e non denunziato
decreto-legge n. 409 del 1990;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140
(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento
della pensione sociale) e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle
pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.),
convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:112 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte