Ordinanza n. 1122/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 572Codice penale
- art. 11Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal
Pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Mangherini
Gilberto, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima Serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di procedimento penale a carico di soggetto
imputato del delitto previsto e punito dagli artt. 624 - 61, n. 11,
del codice penale, per aver sottratto assegno bancario alla propria
convivente, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa il 23
febbraio 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 31 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 649
del codice penale;
che il giudice a quo dubita della legittimità della norma
citata laddove esclude dai soggetti che possono beneficiare della non
punibilità il convivente more uxorio, in quanto la tutela della
famiglia di fatto trarrebbe il suo presupposto dall'art. 31 della
Costituzione, e per altre ipotesi (cfr. art. 572 c.p.) la rilevanza
di legame familiare di fatto è stata variamente considerata dalla
giurisprudenza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza, richiamando in particolare la sentenza
di questa Corte n. 237 del 13 novembre 1986;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 423 del 24 marzo
1988, ha già dichiarato la non fondatezza di analoga questione,
osservando, in particolare, come la convivenza more uxorio sia per
sua natura fondata sulla affectio quotidiana - liberamente ed in ogni
istante revocabile - di ciascuna delle parti;
che il richiamo, operato dal giudice a quo, all'art. 31 della
Costituzione, non concreta un argomento nuovo rispetto a quelli a suo
tempo esaminati onde vale, a riguardo, il medesimo ordine di
considerazioni circa l'intrinseca aleatorietà di tale rapporto e la
conseguente razionalità del collegamento operato dall'art. 649,
primo comma, del codice penale tra l'esclusione della punibilità e i
dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili, quali i vincoli
di parentela, affinità, adozione ed, appunto, coniugio;
che del pari non appropriato è il riferimento all'art. 572 del
codice penale, posto che l'estensione del concetto di famiglia
operata dalla giurisprudenza da un lato e dall'altro l'esclusione
della necessità della coabitazione si collegano necessariamente
all'esigenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di
intrinseca, peculiare debolezza a fronte dell'ampia accezione
dell'elemento materiale proprio di una fattispecie criminosa la
quale, anche per la particolarità della sua struttura (reato
abituale e condotta plurima), non può sicuramente proporsi quale
tertium comparationis;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 649 del codice penale, sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Pretore di
Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte