Ordinanza n. 1123/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1339/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339 ("Disposizioni per
il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla
Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), promosso
con ordinanza emessa il 15 marzo 1988 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Ribuoli Wanda e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 349 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 31, prima Serie speciale, dell'anno
1988;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 15
marzo 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
della legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339, nella parte
in cui non consente, per il periodo anteriore alla legge n. 638 del
1983, l'integrazione al minimo della pensione degli artigiani in caso
di cumulo con altra pensione;
che, secondo il giudice a quo, deriverebbe dalla norma
un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri
pensionati, alla stregua dei principi affermati da questa Corte con
sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.
Considerato che il Pretore di Milano apoditticamente afferma la
rilevanza della proposta questione senza peraltro individuare
l'oggetto della stessa;
che, pertanto, in assenza di elementi in ordine alla fattispecie
concreta e, in particolare, di indicazioni circa i trattamenti
pensionistici di cui si controverte nel giudizio a quo, non è dato
rilevare se la denuncia sia o meno riconducibile ai profili
d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1339 del
1962 già esaminati da questa Corte con sentenza n. 184 del 10
febbraio 1988;
che la questione è quindi inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,
n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e
loro familiari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte