Corte costituzionale

Ordinanza n. 1123/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 1339/1962

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339 ("Disposizioni per

il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla

Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità,

vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), promosso

con ordinanza emessa il 15 marzo 1988 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Ribuoli Wanda e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 349 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 31, prima Serie speciale, dell'anno

1988;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza emessa il 15

marzo 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 19 agosto (recte: 12 agosto) 1962, n. 1339, nella parte

in cui non consente, per il periodo anteriore alla legge n. 638 del

1983, l'integrazione al minimo della pensione degli artigiani in caso

di cumulo con altra pensione;

che, secondo il giudice a quo, deriverebbe dalla norma

un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri

pensionati, alla stregua dei principi affermati da questa Corte con

sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985.

Considerato che il Pretore di Milano apoditticamente afferma la

rilevanza della proposta questione senza peraltro individuare

l'oggetto della stessa;

che, pertanto, in assenza di elementi in ordine alla fattispecie

concreta e, in particolare, di indicazioni circa i trattamenti

pensionistici di cui si controverte nel giudizio a quo, non è dato

rilevare se la denuncia sia o meno riconducibile ai profili

d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1339 del

1962 già esaminati da questa Corte con sentenza n. 184 del 10

febbraio 1988;

che la questione è quindi inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962,

n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e

loro familiari"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte