Ordinanza n. 113/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 112Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 10Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 11Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10,
quinto comma, 11 e 112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal tribunale di Cremona nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Miragoli Gesuina e la
società "Assicuratrice italiana", iscritta al n. 13 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50 del 23 febbraio 1972;
2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1971 dal tribunale di Mantova
nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la ditta Piombi
Libero, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 10 maggio 1972.
Visti gli atti di costituzione della società "Assicuratrice
italiana" e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro;
udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il tribunale di
Cremona ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art.
112, ultimo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione
all'art. 30 della legge di delega 19 gennaio 1963, n. 15, e con
riferimento all'art. 76 della Costituzione; che il tribunale di Mantova
ha sollevato la stessa questione impugnando sotto lo stesso profilo
l'art. 10, quinto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, e denunciando,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 11 del citato
decreto 30 giugno 1965, n. 1124;
che, avanti a questa Corte si sono costituiti la Società
Assicuratrice Italiana, nel giudizio promosso dal tribunale di Cremona,
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, nel giudizio proposto dal tribunale di Mantova;
che i procedimenti possono essere riuniti trattandosi,
parzialmente, delle stesse questioni.
Considerato che con sentenza n. 78 del 1972 questa Corte ha
dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli
artt 112, ultimo comma, e 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, proposta in relazione all'art. 30 della legge di delega 19
gennaio 1963, n. 15, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che anche la questione dell'art. 11 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro, è stata dichiarata infondata con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con la sentenza di questa Corte n. 134 del 1971;
che non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano
indurre la Corte a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 112, ultimo comma, e 10, quinto comma,
nonché dell'art. 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, promosse con le
ordinanze indicate in epigrafe con riferimento rispettivamente agli
artt. 76 e 3 della Costituzione già dichiarate non fondate con le
sentenze nn. 78 del 1972 e 134 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte