Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Sistema assicurativo - Gestione in esclusiva da parte dell'inail - Richiesta di 'referendum' abrogativo al fine di consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - Giudizio di ammissibilità - Inidoneita' del quesito a conseguire l'obiettivo preannunciato - Incidenza sulla possibilita', per gli elettori, di esprimere correttamente il proprio voto - Inammissibilità della richiesta.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' popolare per l'abrogazione di una serie di articoli del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dell'art. 78 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479, strettamente connesso ai precedenti, richiesta dichiarata legittima, con ordinanza 13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il 'referendum' costituito presso la Corte di cassazione, con la denominazione identificativa "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: abrogazione dell'esclusiva INAIL in materia". Il menzionato fine dei proponenti, cosi' come oggettivato nel quesito - che e' quello di eliminare la gestione di tale assicurazione, in regime di sostanziale esclusiva, da parte dell'INAIL, e consentire ai datori di lavoro l'accesso, in alternativa, alle assicurazioni private - non e' suscettibile di essere conseguito per la proposta via di semplice eliminazione parziale della normativa esistente, il cui assetto e' essenzialmente informato ai ben diversi criteri della gestione pubblica e del finanziamento mediante somme fissate in modo autoritativo, al fine di assicurare il complessivo equilibrio del sistema. Al riguardo, infatti, e' sufficiente osservare che il principio - punto essenziale della attuale disciplina - sancito dall'art. 67 del testo unico del 1965, della copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi (automaticita' delle prestazioni) principio non investito dal quesito - al pari, del resto, di quello, sancito a sua volta dall'art. 1 del testo unico, dell'obbligatorieta' dell'assicurazione - non e' compatibile con un regime in cui la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori meccanismi di garanzia, cui solo il legislatore potrebbe dar vita. In tal modo, oltretutto, si verrebbe a proporre agli elettori una falsa alternativa, che, senza assicurare - anche in cio' contro le intenzioni dei proponenti - il rispetto dei principi della permanente e generalizzata soddisfazione dei diritti garantiti in modo indefettibile dalla Costituzione, ed in particolare dall'art. 38 della stessa, si riverbera anche sulla possibilita' di esprimere correttamente il proprio voto. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. Riguardo alla ritualita', anche in questo giudizio riconosciuta, del deposito di memorie e illustrazione orale delle stesse da parte di soggetti diversi dai presentatori della richiesta di 'referendum' e dal Presidente del Consiglio, v. S. n. 31/2000. red.: S. Pomodoro
sentenza 36/2000massima n. 25156 Riguarda ancheart. 28 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 48 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 16 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 42 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 40 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.art. 18 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.e altri 25
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO CONSEGUENTE A RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO - POSSIBILITA' PER L'INAIL DI ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO, IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE PREVEDE L'ESONERO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA <<DEL SISTEMA, CHE NON COPRE OGNI IPOTESI DI RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO>> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero. Infatti - premesso che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, realizza un contemperamento dei reciproci diritti ed interessi; che, nell'ambito di un rapporto siffatto, ispirato <<piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico>>, si inserisce in maniera coerente la regola per cui il datore di lavoro e' esonerato dalla responsabilita' civile soltanto se il suo comportamento non e' penalmente sanzionabile; ed altresi' che, in caso di responsabilita' penale, l'intervento dell'INAIL non ha altra finalita' che quella di favorire il lavoratore, secondo lo spirito dell'art. 38 Cost.>>, anticipando le somme che poi dovranno essere restituite dall'effettivo responsabile, non essendo, in tale ipotesi, il rischio coperto dai contributi versati - non puo' essere allora condivisa l'osservazione del giudice rimettente, secondo cui a carico del datore di lavoro verrebbe posto un doppio onere, ossia quello del pagamento dei contributi e quello del rimborso all'INAIL delle somme da questo versate al lavoratore infortunato. E neppure il richiamo fatto dal predetto giudice alle sentenze costituzionali che hanno stabilito la piena risarcibilita', a titolo di danno differenziale, del danno biologico e di quello morale ha influenza ai fini della presente questione, in quanto la riduzione operata, in concreto, da parte di dette pronunce, dell'ambito di operativita' della regola dell'esonero discende in realta' dalla circostanza che la rendita corrisposta dall'INAIL al lavoratore infortunato costituisce risarcimento del solo danno derivante dalla diminuzione della capacita' lavorativa, sicche' l'esonero non avrebbe alcun fondamento giuridico in presenza di altre voci di danno. - Cfr. S. nn. 350/1997, 74/1981, 134/1971. - V., poi, tra le molte, S. nn. 499/1995, 118/1986, 102/1981 e 22/1967, le quali, pur avendo <<inciso sulla cosiddetta pregiudiziale penale, non hanno eliminato il principio di fondo che ispira il sistema, limitandosi ad ampliare i margini di cognizione del reato, 'incidenter tantum', da parte del giudice civile, la' dove l'art. 10 in esame ancorava in origine il risorgere della responsabilita' civile del datore al caso di sentenza penale di condanna per il fatto dal quale l'infortunio e' derivato>>.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO CONSEGUENTE A RESPONSABILITA' PENALE DEL DATORE DI LAVORO - POSSIBILITA' PER L'INAIL DI ESERCITARE L'AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO, IN DEROGA ALLA REGOLA GENERALE CHE PREVEDE L'ESONERO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilita' penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero -, in quanto, posto che la Corte, con la sentenza n. 22 del 1994, ha osservato che, <<recuperando le somme anticipate, l'INAIL e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati quando il datore di lavoro non provvede subito o non e' coperto da assicurazione, cosi' salvaguardandosi anche i limiti entro i quali puo' esercitarsi l'iniziativa economica privata >>; non puo' esservi contrapposizione, ma semmai integrazione, tra il meccanismo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e l'esercizio dell'impresa privata. Ed infatti, l'esercizio del regresso da parte dell'INAIL si collega con l'onere per detto ente di pagare automaticamente e comunque le prestazioni, allo scopo di tutelare piu' efficacemente il lavoratore infortunato; peraltro, l'esercizio di una attivita' imprenditoriale che si traduca in un illecito penale non puo' essere privo di obblighi risarcitori in sede civile, tanto che l'invocato art. 41 Cost. limita espressamente la tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la sicurezza>> del lavoratore.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNI OCCORSI IN OCCASIONE DI DIVERSI RAPPORTI DI LAVORO E CON CONSEGUENZE CHE SOLO SE SOMMATE SUPERANO IL DIECI PER CENTO DI INVALIDITA' - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL, IN TALE IPOTESI, VERSO IL DATORE DI LAVORO RESPONSABILE DI INFORTUNIO CAUSANTE INVALIDITA' INFERIORE A DETTA MISURA - MANCATA ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - OPERATIVITA' DELLA NORMA AL DI FUORI DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELL'INVALIDO E DI UTILITA' SOCIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il vigente sistema assicurativo antinfortunistico, se limita l'obbligo dell'istituto assicuratore di indennizzare le conseguenze pregiudizievoli di un infortunio sul lavoro alla sola ipotesi in cui il lavoratore si trovi in uno stato di inabilita', oggettivamente e complessivamente accertato nella misura superiore al dieci per cento (art. 74, d.P.R. n. 1224 del 1965), riconosce un diritto-dovere dell'istituto medesimo di rivalersi (artt. 10 e 112 del citato d.P.R.) delle somme pagate nei confronti delle persone civilmente responsabili e - ove vi sia una pluralita' di colpevoli - in proporzione delle rispettive responsabilita', onde, anche in caso di infortuni policroni, occorsi in occasione di diversi rapporti di lavoro e con conseguenze che solo sommate fra loro comportano il superamento del limite di indennizzabilita', ciascun datore di lavoro deve rispondere una sola volta delle conseguenze dell'infortunio a lui imputabile ed in proporzione dell'inabilita' da esso derivante. Va quindi respinto l'assunto del giudice a quo, secondo cui la mancata esclusione, nell'ipotesi suddetta, dell'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso il datore di lavoro responsabile di infortunio cui sia conseguita una invalidita' inferiore al dieci per cento, determinerebbe, nei suoi confronti, un trattamento ingiustificatamente deteriore e l'assunzione di una responsabilita' per fatto altrui, senza fondamento ne' nella tutela dell'invalido (art. 38 Cost.), ne' nell'utilita' sociale (art. 41 Cost.). Atteso che, solo recuperando le somme anticipate l'I.N.A.I.L. e' in condizione di continuare ad indennizzare i lavoratori infortunati, cosi' salvaguardandosi anche i limiti, individuati dalla Costituzione, entro i quali puo' esercitarsi la iniziativa economica privata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). red.: S.E. rev.: S.P.
sentenza 22/1994massima n. 20428 Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - DIRITTI DEL LAVORATORE INFORTUNATO E AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L., VERSO LE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI PER IL REATO DI CUI E' DERIVATO L'INFORTUNIO - RITENUTA INDIRETTA COMPROMISSIONE, NELLA RELATIVA DISCIPLINA, DEL DIRITTO DELLO STESSO LAVORATORE AL RISARCIMENTO DEI DANNI MORALI - ASSERITA ILLOGICITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO E SULLE GARANZIE PREVIDENZIALI - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE SUPERATA DALL'ATTUALE DIRITTO VIVENTE - NON FONDATEZZA.
Vanno respinte le censure di illogicita' (questa peraltro formulata senza un esplicito riferimento all'art. 3 Cost.) e di violazione degli artt. 32, nonche' 2 e 38 Cost., avanzate nei confronti degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in base all'assunto che tali articoli limiterebbero, da un lato, il diritto del lavoratore infortunato (o dei suoi aventi causa) al risarcimento del danno morale, da parte delle persone civilmente responsabili per il reato da cui sia derivato l'infortunio sul lavoro, solo al caso ed alla misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL e, dall'altro lato, consentirebbero all'Istituto di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le suddette persone, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale. Infatti, a parte che l'art. 32 Cost. non e' in nessun modo riferibile al risarcimento del danno morale, e che il richiamo agli artt. 2 e 38 Cost. non e' sostenuto da alcuna motivazione, la interpretazione data alle norme impugnate dal giudice rimettente, benche' conforme ai precedenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, e' ormai resistita dal diritto vivente che, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, risulta orientato nel senso di riconoscere che il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore, al pari di quello di surroga, non puo' essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, come quello morale ex art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio del diritto stesso non impinge in alcun modo sulla possibilita' del lavoratore di conseguire il pieno ristoro del pregiudizio subito, ivi compreso il detto danno morale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 2 e 38 Cost., degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - Riguardo all'art. 32, Cost., in relazione al risarcimento del danno morale, v. massima precedente. V. altresi' le S. nn. 356/1991 e 485/1991 gia' citate nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
sentenza 37/1994massima n. 20414 Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.A.I.L. - AZIONE DIRETTA DELL'INFORTUNATO E, IN REGRESSO, DELL'I.N.A.I.L., VERSO IL DATORE DI LAVORO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE DEL MEDESIMO PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO - NON ASSICURATA TUTELA, IN ENTRAMBI I CASI, DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo la ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale - nell'attribuire all'INAIL, nei casi previsti dall'art. 10, il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili del reato che ha provocato l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di indennita' e delle spese accessorie, nei limiti del risarcimento spettante all'infortunato - consente all'istituto di avvalersi, per la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato ha diritto di pretendere a titolo di risarcimento del danno biologico; e cio' benche' la prestazione assicurativa erogata corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa generica. Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 stabiliscono che, sempre in caso di infortunio sul lavoro dipendente da reato, il lavoratore assicurato ha diritto al risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL. Queste disposizioni (delle quali quella dell'art. 11 ha effetti del tutto equivalenti, sotto gli aspetti in questione, a quelli per cui l'art. 1916 cod. civ. e' stato, con sent. n. 356 del 1991, riconosciuto illegittimo) sono entrambe in contrasto con il principio costituzionale dell'integrale e non limitabile tutela risarcitoria del danno biologico, che, in se' considerato, prescinde dalla eventuale perdita o riduzione di reddito e va riferito alla integralita' dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attivita', le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Pertanto sia l'art. 10, sesto e settimo comma, sia l'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, debbono essere dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa. - Sul principio della integrale tutela risarcitoria del danno biologico, e, in particolare, riguardo al "diritto di surroga" di cui all'art. 1916 cod. civ.: S. n. 356/1991.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ISTITUTO ASSICURATORE (I.N.A.I.L.) - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO - CASI DI ESCLUSIONE - LESIONI GRAVI O GRAVISSIME DELL'INFORTUNATO PERSEGUIBILI A QUERELA E CAGIONATE INDIPENDENTEMENTE DALL'INOSSERVANZA DI NORME ANTINFORTUNISTICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 10 E 11. - COST., ARTT. 3 E 24.
L'esclusione del diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. nel caso di lesioni gravi o gravissime cagionate al lavoratore per colpa non riconducibile ad inosservanza di norme di prevenzione antinfortunistica e per essere tali lesioni perseguibili solo a querela della persona offesa, non determina violazione degli artt. 3 e 24 Cost.. Infatti al criterio della gravita' delle lesioni e del danno fisico il legislatore ha sostituito, privilegiandolo, quello della violazione delle norme antinfortunistiche, conseguendo anche a fatti di lieve entita' - se connessi a tale violazione - la responsabilita' civile del datore di lavoro e il regresso dell'istituto assicuratore. Spetta, comunque, al legislatore il necessario contemperamento degli interessi, ove ravvisi implicazione di altri valori costituzionali diversi da quelli invocati nella specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DIPENDENTI - INFORTUNIO DA ESSI CAUSATO, PER COLPA, AD UN ALTRO LAVORATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'I.N.A.I.L. - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE - INMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata in relazione alle norme disciplinanti l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., non applicabili nel giudizio a quo - vertente invece sull'azione di surroga ex art. 1916 cod. civ. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della predetta azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - AZIONE DI REGRESSO SPETTANTE ALL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - DIVERSITA' RISPETTO AL RAPPORTO ASSICURATIVO DI DIRITTO COMUNE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 134/1971.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LIMITI AL DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL E ASSOGGETTAMENTO DELL'IMPRENDITORE AGLI EFFETTI CIVILISTICI DELLA SENTENZA PENALE EMESSA NEI CONFRONTI DI UN SUO DIPENDENTE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 102/1981.
sentenza 49/1982massima n. 15672 Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FORMANO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO RIMASTO ESTRANEO A QUELLO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI INTERVENIRE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 102/1981.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO SE IL GIUDIZIO PENALE A CARICO DI QUEST'ULTIMO (O DI UN SUO DIPENDENTE) PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO SI SIA CONCLUSO CON SENTENZA D'ASSOLUZIONE, SENZA CHE L'ISTITUTO SIA STATO POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE A DETTO GIUDIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La Corte ha in precedenza affermato che il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) ha autorita` di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, nel quale si controverta di un diritto il cui riconoscimento dipenda dai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa allorche` rende vincolante l'accertamento dei fatti emessi in sede penale anche nei confronti dei terzi che si siano trovati nella impossibilita` giuridica o di fatto di partecipare al giudizio penale svoltosi nei confronti di altri soggetti. Invero, considerato il diritto di difesa nel suo nucleo "sostanziale e irriducibile", nel suo contenuto "pieno ed effettivo", nella sua qualita` "Inviolabile", la subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio di diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, inibendo la possibilita` di dare prova dei fatti posti a fondamento del proprio diritto. Appare pertanto evidente che la normativa impugnata - determinando una situazione del tutto analoga a quella ora descritta - contrasti con gli invocati parametri costituzionali. Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio e` derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. - cfr. SS. nn. 55/1971, 99/1973
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - PRECLUSIONE DEL DIRITTO DI REGRESSO DELL'INAIL NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO SE IL GIUDIZIO PENALE A CARICO DI QUEST'ULTIMO (O DI UN SUO DIPENDENTE) PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO SI SIA CONCLUSO CON SENTENZA D'ASSOLUZIONE, SENZA CHE L'ISTITUTO SIA STATO POSTO IN GRADO DI PARTECIPARE A DETTO GIUDIZIO - APPLICAZIONE IN SEDE PENALE DELLA PRESCRIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.
La questione sollevata appare inammissibile per irrilevanza. Invero, poiche` il giudice a quo era stato investito dell'azione di regresso dopo che in sede penale era stata applicata la prescrizione, lo stesso giudice a quo avrebbe potuto liberamente valutare ex novo il fatto, ai fini dell'azione di regresso, in base al comma 5 dell'art. 10 del gia` citato t.u. n. 1124 del 1965 (nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1967). Di qui l'assenza di ogni preclusione per l'INAIL e la irrilevanza della questione sollevata. - cfr. S. n. 22/1967
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FORMANO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO RIMASTO ESTRANEO A QUELLO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI INTERVENIRE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA CORTE DI CASSAZIONE SULLE NORME DALLE QUALI DEVE ESSERE ENUCLEATO IL PRINCIPIO DI DIRITTO PER IL GIUDICE DI RINVIO - RILEVANZA - SUSSISTENZA.
Va disattesa la eccezione di inammissibilita` per difetto di rilevanza sollevata relativamente alle questioni prospettate dalla Corte di cassazione deducendo che le norme denunciate avrebbero dovuto essere applicate dalla Corte di appello in sede di rinvio, anziche` dalla Cassazione stessa. Osserva al riguardo questa Corte che il giudice a quo nell'annullare la sentenza di secondo grado doveva enunciare il principio di diritto cui il giudice di appello avrebbe dovuto uniformarsi per decidere il merito della controversia; e se, come nella specie, la Corte di cassazione aveva seri dubbi sulla legittimita` costituzionale delle norme da porre a fondamento del principio di diritto da formulare, doveva necessariamente sollevare - come ha fatto - la relativa questione, non potendo - evidentemente - enucleare da esse un principio di dubbia costituzionalita`. (ammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DEI FATTI MATERIALI CHE FORMANO OGGETTO DI UN GIUDIZIO PENALE - EFFICACIA VINCOLANTE NEL GIUDIZIO CIVILE ANCHE PER IL DATORE DI LAVORO RIMASTO ESTRANEO A QUELLO PENALE PERCHE' NON POSTO IN CONDIZIONE DI INTERVENIRE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Per il combinato disposto delle norme impugnate, il datore di lavoro che non sia posto in condizione di essere parte di un procedimento penale a carico di un proprio dipendente per un infortunio sul lavoro deve ugualmente risponderne civilmente. Tale combinato disposto produce necessariamente siffatte conseguenze, attesa l'autonomia di tali disposizioni rispetto agli artt. 27 e 28 c.p.p., nonostante la dichiarazione di illegittimita` parziale di questi ultimi articoli. In tal senso e` la comune opinione della dottrina e la interpretazione giurisprudenziale. Proprio tale effetto, contrasta con il diritto di difesa giacche` impedisce al datore di lavoro di instaurare un contraddittorio con le altre parti volto a far valere la fondatezza delle proprie ragioni e necessario all'accertamento dei fatti ad opera del giudice. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perche` non posto in condizione di intervenire. - cfr. SS. nn. 55/1971, 99/1973
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO (O DEI TERZI) - REGRESSO DELL'INAIL - IMPOSSIBILITA' PER L'INAIL DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO PENALE, AL CUI ESITO E' SUBORDINATA L'AZIONE DI REGRESSO NON ESSENDOGLI CONSENTITO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE - INCIDENZA DEI DUBBI DI COSTITUZIONALITA' SUL PROCESSO PENALE E NON SU QUELLO CIVILE IN CUI SONO STATE SOLLEVATE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Sono inammissibili per difetto di rilevanza, essendo sollevate in giudizi civili anziche` penali, le questioni di legittimita` costituzionale concernenti le norme che impediscono all'INAIL di costituirsi parte civile nel procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, al cui esito e` subordinata l'azione di regresso.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO - ART. 5, PRIMO E SECONDO COMMA, R.D. 17 AGOSTO 1955, N. 1765 (ART. 11, COMMI PRIMO E SECONDO, D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124) - SOMME EROGATE DALL'INAIL A TITOLO DI INDENNITA', SPESE ACCESSORIE ETC. - DIRITTO DI REGRESSO DELL'ISTITUTO VERSO IL DATORE DI LAVORO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA DATORE DI LAVORO (IN CONCORSO DI COLPA CON L'INFORTUNATO) E TERZO AUTORE DELL'INCIDENTE (CHE SI TROVI IN IDENTICO CONCORSO) - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
In forza dell'art. 5, primo e secondo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (ora trasfuso nell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), che prevede e regola il diritto di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente responsabile dell'infortunio, detto Istituto, agendo in surroga nei confronti del datore di lavoro o del terzo civilmente responsabile per l'infortunio sul lavoro, puo' ripetere - secondo l'interpretazione piu' corretta della disposizione - quanto ha corrisposto al lavoratore anche nell'ipotesi di concorso di colpa di questi e quindi senza alcuna riduzione proporzionale al grado di colpa del convenuto, ma non puo' pretendere una somma maggiore rispetto a quella che il responsabile effettivamente deve a titolo di risarcimento. La norma pertanto, non pone in essere, per quanto riguarda il diritto di regresso dell'INAIL, nessun trattamento differenziato fra il datore di lavoro e il terzo estraneo al rapporto assicurativo, in caso in cui si trovino in concorso di colpa con l'infortunato nella produzione dell'evento, con la conseguenza che non e' ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Cfr.: sentt. n. 22 del 1967, n. 115 del 1970, n. 134 del 1971, n. 134 del 1972.
Riguarda ancheart. 5 r.d. 1765/1935
LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 11 - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI REGRESSO DA PARTE DELL'ISTITUTO ASSICURATORE E PER LA PROPOSIZIONE DINANZI AL GIUDICE CIVILE DELLA DOMANDA DI RIMBORSO - NON VIOLA L'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, gia' dichiarata infondata con sentenza n. 134 del 1971.
LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - AZIONE DI REGRESSO SPETTANTE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 11 - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 11 testo unico, appr.to con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (gia' art. 5 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765) concernente l'azione di regresso spettante all'istituto assicuratore verso il datore di lavoro civilmente responsabile: questione identica a quella gia' decisa con sentenza (di non fondatezza) n. 134 del 1971 e sollevata senza deduzione di nuovi argomenti.
LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - T.U. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA - AZIONE DI REGRESSO SPETTANTE ALL'ISTITUTO ASSICURATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO CIVILMENTE RESPONSABILE - PRETESA INGIUSTIZIA RISPETTO A CHI SI AVVALGA DI UN RAPPORTO ASSICURATIVO CON UN ISTITUTO PRIVATO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non da' luogo ad una sostanziale ingiustizia, traducibile in una violazione dell'art. 3 della Costituzione (sotto il profilo di creare al lavoratore obbligatoriamente assicurato una condizione deteriore rispetto a chi si avvalga di un rapporto assicurativo con istituto privato, disciplinato dall'art. 1916, cod. civ.), l'art. 11, primo e secondo comma, del t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P. 30 giugno 1965, n. 1124, che consente all'istituto assicuratore di esperire l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro nei casi in cui essendo stato l'infortunio cagionato da fatto penalmente sanzionabile, sussiste, in deroga alla regola generale, la responsabilita' civile del datore di lavoro. I contributi pagati dal datore di lavoro assicurato obbligatoriamente coprono infatti solo i rischi addebitabili a colpa presunta e sono ad essi commisurati, mentre l'obbligo di integrale risarcimento delle vittime dell'infortunio giustamente comprende anche il rimborso all'INAIL di quanto da esso erogato poiche' le prestazioni di questo, ove sussista una responsabilita' per colpa, rappresentano soltanto un'anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo da parte del responsabile la quale in omaggio al principio del favore voluto accordare al lavoratore, assicura a questi almeno le prestazioni previdenziali che l'istituto deve comunque corrispondere.