Ordinanza n. 113/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 877/1973
usata come parametro
citata
- art. 1legge 877/1973
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 18
dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a
domicilio) promossi con due ordinanze emesse il 16 febbraio 1980 dal
Pretore di Città della Pieve nei procedimenti penali a carico di
Baquet Lydie ed altra e di Maccioni Giammauro ed altri, rispettivamente
iscritte ai nn. 260 e 261 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 4 giugno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Città della Pieve - con due ordinanze,
identicamente motivate, emesse il 16 febbraio 1980 - ha sollevato
questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge 18 dicembre
1973, n. 877 ("Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"), in
riferimento agli artt. 70, 72 e 73 Cost.
nonché dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge stessa, in
riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.;
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte si pronunci nel senso
della non fondatezza.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e decisi con unica
ordinanza;
che, in primo luogo, le ordinanze in esame prospettano un vizio
imputabile alla discordanza del testo dell'art. 1, già approvato dalla
Camera dei deputati, rispetto al testo approvato dal Senato e quindi
promulgato dal Presidente della Repubblica:
dal momento che il secondo avrebbe sostituito la particella "e"
alla particella "o" nella parte finale dell'espressione "utilizzando
materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso
imprenditore", senza però che sul punto vi sia stata una nuova
deliberazione della Camera; che, tuttavia, nel corso dei presenti
giudizi è entrata in vigore la legge 16 dicembre 1980, n. 858
(intitolata "interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1
della legge 18 dicembre 1973, n. 877..."); e che la Corte si è
pronunciata in materia, con la sentenza n. 152 del 1982:
dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale
concernenti sia la legge n. 877 del 1973, in riferimento agli artt.
70,72 e 73 Cost., sia la sopravvenuta legge n. 858 del 1980, in
riferimento all'art. 25 secondo comma della Costituzione e che, per
tutto questo, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo;
considerato, in secondo luogo, che deve dirsi manifestamente
infondata l'impugnativa dell'art. 13 della predetta legge n. 877, in
riferimento all'art. 3 Cost.; che, infatti, il giudice a quo si limita
a denunciare l'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio
rispettivamente previsto per i committenti e per gli intermediari, dal
momento che esso equipara - secondo le ordinanze di rimessione -
"situazioni economicamente socialmente e giuridicamente diverse"; che,
tuttavia, questa Corte si è pronunciata più volte (si vedano - da
ultimo - le sentenze n. 47 e n. 91 del 1979, n. 1 del 1982) nel senso
che la statuizione di un'identica pena per reati diversi non è per
ciò solo lesiva del principio costituzionale di eguaglianza (specie in
un sistema come il nostro, ispirato alla preferenza per pene edittali
determinate fra un minimo ed un massimo, entro i quali il giudice ha la
possibilità di graduare in concreto la sanzione per ciascun reato); e
che, d'altra parte, il richiamo dell'art. 35 Cost. non aggiunge nulla
al richiamo dell'art. 3: ché anzi, sotto questo aspetto
l'inconsistenza della proposta impugnativa si dimostra ancora più
evidente, in quanto il richiesto annullamento dell'art. 13 l. cit.
priverebbe di tutela penale il lavoro a domicilio, nelle ipotesi
previste dal primo e secondo comma dell'articolo stesso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, della
legge 18 dicembre 1973, n. 877, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
sollevata dal Pretore di Città della Pieve, con le ordinanze indicate
in epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti al Pretore di Città della
Pieve.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte