Ordinanza n. 113/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 42legge 1578/1933
usata come parametro
citata
- art. 38legge 1578/1933
- art. 40legge 1578/1933
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), in relazione agli artt. 38 e
40 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre
1988 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di
Venezia nel procedimento disciplinare promosso nei confronti
dell'Avv.Fontanella Federico, iscritta al n. 481 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 (pervenuta
il 3 ottobre 1989) il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei
procuratori di Venezia, nel procedimento disciplinare promosso nei
confronti dell'Avv. Fontanella Federico, ritenuta la natura
giurisdizionale dei Consigli dell'ordine locali, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), nella parte in cui prevede la
radiazione di diritto dall'albo dell'iscritto a seguito di condanna
penale per determinati reati, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 35
Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione;
Considerato che questa Corte ha più volte escluso la natura
giurisdizionale dei Consigli locali dell'Ordine degli avvocati e
procuratori (cfr. sentenza n. 110 del 1967 e, in motivazione,
sentenza n. 114 del 1970);
che le argomentazioni dedotte sul punto ripropongono
sostanzialmente quelle già prese in esame dalla Corte, e comunque
non appaiono tali da indurre questa Corte a modificare il proprio
orientamento;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilità della
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 42 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 Cost., sollevata
dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di
Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte