Ordinanza n. 113/1991
Altra decisione · depositata il 11/03/1991 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 599/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, primo
comma, n. 7, lett. b), e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599
("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Areonautica"), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1989
dal Tribunale Amministrativo regionale per la Campania sul ricorso
proposto da Fochetti Franco contro il Ministero della difesa,
iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1990, e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Fochetti Franco;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 5 luglio 1989 il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, nel corso del procedimento
promosso da Fochetti Franco, brigadiere dei Carabinieri, contro il
Ministero della Difesa per l'annullamento del decreto ministeriale n.
102 del 9 agosto 1988 in base al quale era stato dichiarato incorso
nella perdita del grado per condanna penale con l'interdizione dai
pubblici uffici e conseguentemente cessato dal servizio permanente
effettivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli art. 60,
primo comma, n. 7, lett. b), e 61 della legge 31 luglio 1954 n. 599
(Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Areonautica), nella parte in cui prevedono la perdita del grado
di diritto, senza il previo inizio e svolgimento del procedimento
disciplinare, nonché la perdita del posto di lavoro anche in
presenza di sospensione condizionale della pena;
che il giudice a quo - nel richiamare la sentenza n. 971 del
1988 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità,
tra l'altro, dell'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
(Statuto degli impiegati civili dello Stato) nella parte in cui non
prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto,
l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare - ritiene
che le stesse esigenze di indispensabile gradualità sanzionatoria si
pongano anche nell'ipotesi analoga prevista dagli artt. 60, primo
comma, n. 7, lett. b), e 61 della citata legge n. 599 del 1954;
Considerato che nel sistema delineato da tale ultima legge gli
artt. 60 e 61 riguardano l'ipotesi della perdita del grado, mentre la
cessazione dal servizio permanente effettivo è prevista, come
conseguenza della perdita del grado, dall'art. 26, primo comma, lett.
g);
che sono denunziati formalmente soltanto gli artt. 60 e 61 e non
anche l'art. 26, primo comma, lett. g), ma che tuttavia il sospetto
di incostituzionalità sollevato dal giudice a quo si riferisce
univocamente anche a quest'ultimo, in quanto l'ordinanza di
rimessione mette in discussione la legittimità costituzionale pure
dell'automatica perdita del posto di lavoro;
che con riferimento tanto alla pena accessoria dell'interdizione
dai pubblici uffici, cui consegue la perdita del grado, quanto alla
destituzione, con possibile estensione alla cessazione dal servizio
permanente effettivo per equivalenza di effetti, dettano nuove
disposizioni rispettivamente l'art. 4 e l'art. 9, in relazione
all'art. 10, della sopravvenuta legge n. 19 del 1990;
che di conseguenza gli atti vanno restituiti al giudice
remittente affinché riesamini la situazione alla luce della nuova
legge, rivalutando la rilevanza della questione proposta;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte