Ordinanza n. 113/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 8legge 154/1989
- art. 80legge 154/1989
- art. 7legge 154/1989
- art. 79legge 154/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 79, sesto
comma, e 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), promossi con due ordinanze
emesse il 6 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Belluno sui ricorsi proposti da Zanetti Giuseppe contro l'Ufficio
Imposte dirette di Pieve di Cadore iscritti ai nn. 636 e 637 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 636
e 637 del 1994) - emesse il 6 aprile 1994 nel corso di giudizi
promossi entrambi da Giuseppe Zanetti nei confronti dell'Ufficio
delle Imposte dirette di Pieve di Cadore avverso l'accertamento del
reddito d'impresa per gli anni 1989 e 1990 - la Commissione
tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 79, sesto comma, e 80 del d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) "nel loro testo originario";
che, ad avviso del giudice a quo, le norme denunciate,
stabilendo che "l'impresa minore in contabilità semplificata (come
quella del ricorrente) debba dichiarare un reddito minimo anche in
presenza di una perdita di esercizio", risulterebbero in contrasto,
oltre che con gli artt. 3 e 53, anche con l'art. 76 della
Costituzione, non essendo osservati i principi e i criteri direttivi
indicati dalla legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825;
che, secondo il remittente, la questione assume rilevanza ai
fini del decidere perché "il ricorrente è in grado di dimostrare,
attraverso la documentazione contabile regolarmente tenuta e non
contestata dall'Ufficio accertatore, il non conseguimento del reddito
presunto ex lege" negli anni 1989 e 1990, per i quali "è applicabile
il d.P.R. n. 917 del 1986 (nel suo testo originario)";
Considerato che il giudice a quo censura le disposizioni
menzionate in quanto introdurrebbero "un meccanismo di determinazione
automatica del reddito", intendendo evidentemente riferirsi al
contenuto che le medesime hanno assunto per effetto del decreto-legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154,
che, oltre a modificare, con l'art. 8, l'art. 80 del d.P.R. n. 917
del 1986, ha, con l'art. 7, lettera f), sostituito il comma 6
dell'art. 79 del medesimo d.P.R. n. 917, disponendo che "il reddito
imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura
inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti
dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di
lire";
che l'ordinanza, nel prospettare censure che tengono conto delle
ricordate innovazioni legislative, afferma, tuttavia, espressamente
di voler rimettere al vaglio di legittimità costituzionale le
disposizioni nel loro "testo originario", tant'è che lamenta la
violazione dell'art. 76 della Costituzione, per essere stati
disattesi i principi e i criteri della legge n. 825 del 1971,
contenente la delega legislativa sulla base della quale fu emanato il
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
che, nei termini in cui viene prospettata, la questione difetta,
pertanto, dei necessari requisiti di chiarezza, tali da consentirne
una inequivoca valutazione con riguardo sia alla rilevanza, sia alla
fondatezza, onde la stessa va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 79, comma 6, e 80 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi)
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte