Ordinanza n. 1136/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 131Codice di procedura penale
- art. 1d.P.R. 666/1955
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice
di procedura penale e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666
(Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18
giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura
penale), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dalla
Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina nel procedimento
relativo ad Autru Ryolo Luigi ed altri, iscritta al n. 63 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Messina, con ordinanza del 3 novembre 1987, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 131 del codice di procedura penale e
dell'art.1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione,
transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517,
contenente modificazioni al codice di procedura penale), perché "lo
stesso fatto di cui si fa colpa al difensore, cioè l'abbandono di
difesa dell'imputato, dà luogo alla simultanea apertura di due
distinti procedimenti della medesima natura (disciplinare), che
seguono ciascuno la propria via davanti a organi costituzionalmente
diversi e non collegati fra di loro (Consiglio dell'ordine e Sezione
istruttoria), ma con poteri ugualmente afflittivi (sanzioni
disciplinari) nei confronti dell'inquisito", pur essendo identico il
fatto addebitato ed identiche "la struttura e la funzione dei due
giudizi";
e che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, nel dolersi della
"duplicazione" dei giudizi disciplinari, non permette di individuare
con sicurezza il petitum effettivamente avuto di mira dal giudice a
quo, oscillandosi in essa fra la richiesta (insita nell'affermazione
che "con siffatta soluzione di compromesso... il legislatore del 1955
- riconoscendo l'autonomia istituzionale dell'ordine forense, ma al
tempo stesso mortificandola con l'antica diffidenza - venne a
introdurre nel sistema quell'inutile, dannoso e illogico doppione di
procedimento disciplinare") di annullare la norma che, in relazione
ai casi di "abbandono della difesa" dell'imputato, legittima ad
irrogare l'eventuale sanzione disciplinare il consiglio dell'ordine
forense, annullamento che avrebbe l'effetto di conservare la relativa
competenza alla sola sezione istruttoria della Corte d'appello, e la
richiesta (insita nelle restanti parti della motivazione, oltreché
nel dispositivo dell'ordinanza) di annullare la norma che, in
relazione agli stessi casi, legittima ad irrogare l'eventuale
sanzione disciplinare la sezione istruttoria della corte d'appello,
annullamento che avrebbe l'effetto di conservare la relativa
competenza al solo consiglio dell'ordine forense;
e che, quindi, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. sentenze n. 164 del 1985 e n. 67 del
1984);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice di procedura
penale e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di
attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno
1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura
penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Messina con ordinanza del 3 novembre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte