Art. 131 c.p.p.
Poteri coercitivi del giudice
Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, puo' chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto cio' che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva