Ordinanza n. 1137/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/12/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 399Codice di procedura penale
- art. 11legge 400/1984
usata come parametro
citata
- art. 152Codice di procedura penale
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale, modificato dall'art. 11 della
legge 31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e
sull'appello contro le sentenze del pretore), promosso con ordinanza
emessa il 29 gennaio 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento
penale a carico di Frasso Biagio ed altro, iscritta al n. 278 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 29 gennaio
1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità
dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come
sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),
"nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello avverso le sentenze di proscioglimento per estinzione del
reato a seguito di amnistia o di prescrizione";
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 399, primo
comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai
fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di
procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia
prosciolto per estinzione del reato per amnistia", e, in applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato,
d'ufficio, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 399,
primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera
dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai
fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di
procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia
prosciolto per estinzione del reato per prescrizione";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di
procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge
31 luglio 1984, n. 400 (Norme sulla competenza penale e sull'appello
contro le sentenze del pretore), nella parte in cui esclude il
diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti
dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso
la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del
reato per amnistia o per prescrizione, già dichiarato
costituzionalmente illegittimo in tali parti con sentenza n. 922 del
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte