Art. 399 c.p.p.Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini

Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza e' necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art399 · fonte su Normattiva