Ordinanza n. 1138/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 824/1971
- art. 4legge 336/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9
ottobre 1971, n.824 (Norme di attuazione, modificazione ed
integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed
assimilati) coordinata con l'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n.336
e con l'articolo unico della legge 9 maggio 1984, n. 118, promosso
con ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra la Banca Nazionale del Lavoro e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione della Banca Nazionale del Lavoro
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che in un giudizio civile vertente tra Banca Nazionale
del Lavoro e I.N.P.S., il Pretore di Roma, con ordinanza dell'8
aprile 1987 (r.o. n.186/1988) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 l. n. 824 del 1971 coordinata con l'art. 4
l. n. 336 del 1970 e con l'art. un. della l. n. 118 del 1984, in
riferimento agli artt. 3, 81 u.c., 97, 2 e 41, terzo comma, in
relazione all'art. 53 Cost.;
che si è costituita in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro,
deducendo l'illegittimità costituzionale della normativa denunziata
ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la
manifesta infondatezza della questione, in conseguenza della sentenza
n.123 del 1988 di questa Corte.
Considerato che in effetti la sentenza n.123 del 1988 ha
dichiarato non fondata analoga questione di legittimità
costituzionale concernente il medesimo complesso normativo, in
riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.;
che la presente ordinanza di rimessione non prospetta motivi
nuovi, mentre il riferimento a parametri costituzionali ulteriori,
peraltro non motivato, non vale a mutare sostanzialmente i termini
della censura;
che pertanto la questione deve ritenersi manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme
di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio
1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato
ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), coordinato con l'art
4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e con l'articolo unico della
legge 9 maggio 1984, n.118, in riferimento agli artt. 2, 3, 41, terzo
comma, 53, 81, ultimo comma, 97 Cost., sollevata dal Pretore di Roma
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:1138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte