Ordinanza n. 114/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1973 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 47/1948
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,
terzo e quarto comma, della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47,
promossi con tre ordinanze emesse il 21 novembre 1972 dalla Corte di
assise di Pisa nel procedimento penale a carico di Sofri Adriano ed
altri, e, con identica motivazione, nei procedimenti penali a carico di
Fratoianni Aldo e di Menzione Ezio, iscritte ai nn. 417, 418 e 419 del
registro ordinanze 1972, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973.
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della
Costituzione, la questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
recante disposizioni sulla stampa;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che con sentenza n. 172 del 5 dicembre 1972 questa
Corte ha dichiarato non fondata la predetta questione;
che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo e quarto comma, della legge sulla
stampa 8 febbraio 1948, n. 47, sollevata con le ordinanze di cui in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 21, 24, 25, 104 e 111 della
Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza 5 dicembre
1972, n. 172.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte