Art. 104 cost.
[1]La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
[2]Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
[3]Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
[4]Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
[5]Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
[6]I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
[7]Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti