Ordinanza n. 114/1981
Altra decisione · depositata il 25/06/1981 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1d.P.R. 24/1979
- art. 3d.P.R. 24/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58,
comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione
dell'imposta sui valore aggiunto), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Barbieri
Umberto, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1980;
2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto dalla S.a.s. Marmi
Lame Officine meccaniche, iscritta ai n. 823 del registro ordinanze
1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del
1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 (recante "Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto"), nella
parte in cui non prevede la possibilità di definizione in via breve
per le violazioni che non siano state constatate in occasione degli
accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633;
Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale promossi,
stante la identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;
Ritenuto che - come già rilevato da questa Corte con le ordinanze
n. 22 e n. 129 del 1979; n. 82 e n. 108 del 1980 - gli artt. 1 e 3 del
d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante "Disposizioni integrative e
correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13
novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno
interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58,
quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, modificando il regime e le
ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della
normativa sull'I.V.A.;
Considerato che in conseguenza si rende necessario - in conformità
di quanto già statuito da questa Corte con le suddette ordinanze, per
questioni del tutto analoghe - che i giudici a quibus riesaminino la
rilevanza delle questioni proposte, alla stregua della suddetta nuova
normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte