Ordinanza n. 114/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 387Codice di procedura penale
- art. 19legge 517/1955
usata come parametro
citata
- art. 387legge 517/1955
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 4 marzo 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da
Varacalli Nicola, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 marzo
1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 387,
terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad
opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte
in cui il detto art. 387 esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello avverso la sentenza del giudice istruttore che ha dichiarato
non doversi procedere in applicazione d'una causa di non
punibilità";
Considerato che con sentenza n. 200 del 1986 questa Corte ha, fra
l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 387,
terzo comma, del codice di procedura penale (nel testo sostituito ad
opera dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517), "nella parte
in cui riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro
la sentenza del giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi
procedere "perché trattasi di persona non punibile perché il fatto
non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali sia
stata applicata o possa, con provvedimento successivo, essere
applicata una misura di sicurezza";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 387, terzo comma, del codice di procedura
penale (nel testo sostituito ad opera dell'art. 19 della legge 18
giugno 1955, n. 517), già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 200 del 1986, "nella parte in cui non riconosce
all'imputato il diritto di proporre appello contro la sentenza del
giudice istruttore che abbia dichiarato non doversi procedere
'perché trattasi di persona non punibile perché il fatto non
costituisce reato' limitatamente alle ipotesi nelle quali sia stata
applicata o possa, con provvedimento successivo, essere applicata una
misura di sicurezza", questione sollevata dalla Corte di cassazione
con ordinanza del 4 marzo 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte